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Sentenza

Sentenza del 16/02/2016 n. 2951 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

B.M. e P.L. chiedevano il risarcimento dei danni derivanti dal crollo di un fabbricato, sostenendo che la frana fosse stata causata dagli scavi eseguiti dall'ANAS per la costruzione di una variante stradale. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che gli attori non fossero titolari di diritti reali sull'immobile al momento dell'evento dannoso, poiché l'atto pubblico di acquisto era successivo al crollo. Il ricorrente ha contestato sia la tardività della contestazione dell'ANAS, rimasta contumace in primo grado, sia la valutazione sulla titolarità del bene e sul trasferimento del diritto al risarcimento.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno stabilito che la titolarità effettiva del diritto sostanziale è un elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall'attore, ma la sua contestazione da parte del convenuto è una mera difesa, non un'eccezione in senso stretto: può quindi essere formulata anche in appello e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La contumacia non equivale a non contestazione e non esonera l'attore dall'onere della prova. Quanto al merito, il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne era proprietario al momento dell'evento dannoso e non si trasferisce automaticamente con la successiva vendita, salvo specifica cessione del credito o diverso accordo. Tuttavia, la Corte d'appello ha errato nel ritenere indispensabile l'atto pubblico: per il trasferimento della proprietà immobiliare è sufficiente una scrittura privata, purché valida e completa nei suoi elementi e purché si verifichi la condizione prevista. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente a tale punto, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione; gli altri motivi sono stati rigettati e il motivo sulla quantificazione del danno è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • Art. 81 c.p.c.

    Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui

    La legittimazione ad agire riguarda il diritto di promuovere il processo in nome proprio e si valuta sulla base di come la domanda viene prospettata.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti

    La contestazione della titolarità effettiva del diritto non è un'eccezione in senso stretto; pertanto può essere rilevata d'ufficio e non è soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni riservate alle parti.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita

    La non contestazione può avere rilievo solo rispetto alla parte costituita e non sostituisce automaticamente la prova della titolarità di un fatto-diritto. La contumacia non equivale a riconoscimento.

  • Art. 167 c.p.c.

    Il convenuto deve prendere posizione sui fatti allegati dall'attore, ma la contestazione della titolarità, in quanto mera difesa, non è soggetta alla decadenza prevista per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

  • Art. 2043 c.c.

    Costituisce il fondamento generale dell'obbligo di risarcire il danno ingiusto; chi agisce deve dimostrare anche di essere titolare della posizione giuridica lesa.

  • Art. 2697 c.c.

    L'attore deve provare i fatti costitutivi della domanda, inclusa la propria titolarità del diritto o del diritto reale che costituisce presupposto del risarcimento; il convenuto deve invece provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

  • Art. 1260 c.c.

    Il credito risarcitorio, essendo autonomo rispetto alla proprietà del bene, si trasferisce al successivo acquirente solo mediante specifica cessione, salvo diverso accordo.

  • Art. 1350, n. 1, c.c.

    Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili

    Per trasferire la proprietà immobiliare non è indispensabile l'atto pubblico: è sufficiente una scrittura privata valida. Se la scrittura è sottoposta a condizione, il trasferimento si perfeziona al verificarsi della condizione.

  • Art. 24 Cost.

    Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi

    Riconosce il diritto costituzionale di agire in giudizio, distinto dall'effettiva titolarità del diritto sostanziale fatto valere.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire e la titolarità effettiva del diritto sono concetti distinti: la prima riguarda il diritto di iniziare il processo, la seconda la fondatezza della domanda.
  • Chi chiede il risarcimento deve provare di essere titolare del diritto leso o del diritto reale che costituisce presupposto della domanda; la contumacia del convenuto non comporta alcuna ammissione dei fatti.
  • La contestazione della titolarità del diritto è una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto: può essere sollevata anche in appello e può essere valutata d'ufficio, nei limiti processuali applicabili.
  • Il diritto al risarcimento del danno relativo a un bene nasce autonomamente in capo al soggetto che ne era titolare al momento dell'evento dannoso e non segue automaticamente il bene in caso di successiva alienazione.
  • Per trasferire un immobile è sufficiente una scrittura privata, non necessariamente un atto pubblico, purché siano rispettati i requisiti di legge e le eventuali condizioni sospensive si siano verificate.
  • In una compravendita successiva a un danno, occorre verificare espressamente se il credito risarcitorio sia stato ceduto o riservato: in mancanza, il credito resta al proprietario al momento del danno.

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