Cassazione Civile, Ordinanza n. 16948/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La vicenda trae origine da una domanda di equa riparazione proposta da una società, già ammessa al passivo di un fallimento per un credito chirografario di circa 11 mila euro, a seguito dell'eccessiva durata della procedura concorsuale, chiusa molti anni dopo senza alcun soddisfacimento dei creditori chirografari. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo insussistente il pregiudizio indennizzabile, perché la pretesa era stata considerata irrisoria in rapporto alla consistenza patrimoniale e al capitale sociale della società, alla prevedibile mancata soddisfazione del credito e al vantaggio fiscale derivante dall'ammissione al passivo. Con l'unico motivo di ricorso, la società ha dedotto la violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU e 24 e 111 Cost., sostenendo che il credito insinuato non fosse oggettivamente bagatellare e che la Corte territoriale avesse illegittimamente valorizzato elementi soggettivi estranei alla verifica dell'irrisorietà della pretesa, oltre a negare indebitamente il danno non patrimoniale in ragione della natura societaria della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'indennizzabilità facendo leva solo su profili soggettivi della società e su elementi che, quando la pretesa non sia bagatellare, possono incidere semmai sulla quantificazione dell'indennizzo e non sulla spettanza del diritto. Ha affermato che, ai fini dell'equa riparazione per durata irragionevole di un processo fallimentare, il valore della causa va riferito al credito ammesso al passivo e non all'esito del riparto finale; inoltre, il danno non patrimoniale da irragionevole durata è riconoscibile anche alle persone giuridiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001
La nozione di irrilevanza della pretesa o del valore della causa va letta in coerenza con il criterio convenzionale del "danno significativo" e non può essere applicata in modo da escludere l'indennizzo quando il credito non sia oggettivamente bagatellare.
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
Per la determinazione del valore della causa occorre riferirsi al credito azionato nel giudizio presupposto; il parametro del riparto finale non è decisivo. Inoltre, l'indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
La legge Pinto deve assicurare un rimedio interno effettivo alla violazione del termine ragionevole del processo, in coordinamento con la giurisprudenza consolidata della Corte EDU.
art. 13 CEDU
Richiamato a sostegno dell'esigenza di un rimedio interno effettivo contro la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente come parametro costituzionale a tutela dell'effettività della protezione giurisdizionale.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata.
art. 117 Cost.
Il giudice nazionale deve conformarsi alla giurisprudenza europea consolidata attraverso il coordinamento con l'art. 117 Cost.
art. 101 Cost.
Richiamato nel coordinamento con la giurisprudenza della Corte EDU, quale base del dovere del giudice comune di uniformarsi all'interpretazione consolidata.
artt. 10 e ss. c.p.c.
Richiamati in via analogica per la determinazione del valore della causa, assumendo come riferimento l'importo richiesto nel giudizio presupposto.
Massime di principio
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, la verifica dell'irrisorietà della pretesa deve tenere conto sia di un dato oggettivo, cioè l'entità del credito o del valore della causa, sia di eventuali elementi soggettivi; tuttavia, tali elementi soggettivi non possono sostituire del tutto il parametro oggettivo quando la domanda non sia bagatellare.
- Nel processo fallimentare, il valore della causa rilevante per la legge Pinto coincide con il credito ammesso al passivo e non con la somma effettivamente distribuita nel riparto finale, perché quest'ultima dipende da variabili estranee all'entità della pretesa azionata.
- Quando la pretesa non è evidentemente bagatellare, la valutazione di elementi quali la consistenza patrimoniale del creditore, la prevedibile incapienza dell'attivo o l'eventuale vantaggio fiscale dell'iscrizione del credito al passivo può incidere sulla misura dell'indennizzo, ma non sulla spettanza del diritto all'equa riparazione.
- Il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo costituisce conseguenza normale della violazione, salvo specifiche ipotesi escludenti, e può essere riconosciuto anche in favore di persone giuridiche.
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