Sentenza n. 2512/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di decadenza dalla concessione demaniale marittima e dalle autorizzazioni connesse, nonché ordine di interdizione dell’area demaniale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava il decreto con cui l’Amministrazione aveva disposto la decadenza dalla concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 47, lettere a), b), d), e) ed f), del Codice della navigazione, e dalle autorizzazioni collegate. La concessione riguardava la gestione di uno stabilimento balneare con attività di ristorazione. La ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 cod. nav., sostenendo che nessuna delle violazioni contestate fosse a essa imputabile: il cattivo stato della struttura sarebbe dipeso dalla precedente concessionaria e da eventi meteomarini eccezionali; i canoni demaniali sarebbero stati pagati o oggetto di regolarizzazione; non vi sarebbe stata alcuna abusiva sostituzione nel godimento della concessione; le violazioni delle ordinanze interdittive sarebbero state travisate. Con il secondo motivo deduceva eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione degli artt. 3 e 10 l. n. 241/1990, lamentando l’omesso adeguato accertamento delle cause del deterioramento dello stabilimento, degli interventi programmati, della situazione debitoria e della documentazione prodotta. Con il terzo motivo denunciava la violazione del giusto procedimento e degli artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che l’Amministrazione non avesse dato adeguato riscontro alle osservazioni e memorie presentate nel procedimento di decadenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo sufficiente a sorreggere autonomamente il decreto impugnato la causa di decadenza prevista dall’art. 47, lett. e), cod. nav., relativa all’abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione. La gestione dello stabilimento da parte di un soggetto diverso dalla concessionaria era avvenuta senza il necessario provvedimento espresso di autorizzazione al subingresso. Il TAR ha richiamato la precedente sentenza della stessa Sezione, non impugnata, che aveva accertato che il subingresso ex art. 46 cod. nav. richiede un provvedimento espresso, che il soggetto subentrante non era mai divenuto concessionario e che la gestione di fatto nelle more della domanda di subingresso integrava un’abusiva sostituzione rilevante ai sensi dell’art. 47, lett. e), cod. nav. Le censure della ricorrente sono state ritenute generiche e non idonee a confrontarsi con tali statuizioni. Poiché il decreto era fondato su più motivi autonomi e uno di essi risultava legittimo e sufficiente a sostenerne il dispositivo, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare le censure relative agli altri capi motivazionali. Per completezza, ha comunque escluso il difetto di istruttoria, rilevando che il provvedimento si fondava su un compendio istruttorio ampio e puntualmente richiamato, comprendente lo stato dei luoghi, la situazione debitoria, le vicende del subingresso e il relativo contenzioso. Ha inoltre escluso la violazione della partecipazione procedimentale: la ricorrente aveva presentato osservazioni e memorie, alle quali l’Amministrazione aveva dato motivata risposta. L’obbligo di esaminare le osservazioni non comporta l’obbligo di recepirle. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 47 Codice della navigazione
lettere a), b), d), e) ed f)
La causa di decadenza prevista dalla lettera e), consistente nell’abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, è idonea autonomamente a fondare la decadenza quando la gestione sia esercitata da un soggetto diverso dal concessionario senza il necessario provvedimento autorizzatorio di subingresso.
art. 46 Codice della navigazione
non potendo formarsi alcun silenzio-assenso
Il subingresso nella concessione demaniale marittima richiede un provvedimento espresso dell’autorità concedente; la gestione di fatto da parte del richiedente, prima dell’autorizzazione, non lo rende concessionario.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento di decadenza è adeguatamente motivato quando richiama puntualmente il compendio istruttorio e le ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni del privato.
art. 10 l. n. 241/1990
La partecipazione procedimentale è soddisfatta quando il privato può presentare osservazioni e memorie e l’Amministrazione ne dà una valutazione motivata, senza essere tenuta a recepirle.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto e il contraddittorio procedimentale non impongono all’Amministrazione di accogliere le osservazioni, ma richiedono che esse siano considerate e che il loro mancato accoglimento sia motivato.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e, avvisate le parti, non emergono ragioni ostative né l’intenzione di proporre motivi aggiunti.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, ciascuna ragione autonomamente idonea a sorreggere il dispositivo è sufficiente a conservarne la legittimità; il rigetto delle censure contro una sola di tali ragioni rende superfluo l’esame delle doglianze relative agli altri motivi.
- Il subingresso in una concessione demaniale marittima richiede un provvedimento espresso dell’autorità concedente e non può perfezionarsi mediante silenzio-assenso; la gestione del bene da parte del richiedente prima dell’autorizzazione integra abusiva sostituzione nel godimento della concessione.
- La gestione di fatto di una concessione demaniale da parte di un soggetto diverso dal concessionario, in assenza del provvedimento autorizzatorio di subingresso, costituisce presupposto autonomamente idoneo per la decadenza ai sensi dell’art. 47, lett. e), cod. nav.
- L’Amministrazione assolve l’obbligo di esaminare le osservazioni partecipative quando le valuta nel provvedimento finale e indica le ragioni del loro mancato accoglimento; non è invece tenuta a recepirne il contenuto.
- Non sussiste difetto di istruttoria quando il provvedimento di decadenza si fonda su un compendio istruttorio ampio e puntualmente richiamato, comprendente gli accertamenti sui luoghi, la situazione debitoria, le vicende del subingresso e gli esiti del relativo contenzioso.
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