Cassazione Penale, Sentenza n. 11734/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (anche con controllo ex art. 275-bis c.p.p.). La difesa deduceva omissione di motivazione rispetto all'idoneità degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori a Favignana con braccialetto elettronico, e segnalava elementi nuovi quali la restituzione dell'immobile ritenuto profitto del reato e il decorso del tempo dai fatti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato all'esame dell'adeguatezza e congruenza della motivazione; ha giudicato non carente la motivazione del Tribunale che ha osservato l'esistenza di "giudicato cautelare" sulla restituzione dell'immobile (precedente valutazione) e ha ritenuto rilevante il concreto rischio che l'imputato, anche a distanza e per interposta persona, possa riallacciare contatti con il contesto mafioso, escludendo quindi la rilevanza della sola distanza geografica di Favignana. Ha inoltre ribadito che il "tempo silente" tra reato e istanza non è di per sé sufficiente a revocare o sostituire la misura salvo elementi sopravvenuti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
La lettera c) concernente l'adeguatezza delle misure per impedire contatti con l'ambiente criminale è stata valutata: la sola distanza geografica non esclude il rischio di reiterazione delinquenziale se permangono possibilità di contatti
art. 275-bis cod. proc. pen.
Richiamata in riferimento alla procedura di controllo proposta per la sostituzione della misura; nulla ha modificato l'esito in assenza di elementi sopravvenuti rilevanti
art. 299 cod. proc. pen.
Riferita nel quadro del 'tempo silente': la Corte conferma che il tempo trascorso dalla commissione del reato non è automaticamente causa di revoca/sostituzione della misura
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile
artt. 110, 629 (commi primo e secondo), 416-bis.1 cod. pen.; art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norme penali che delineano i reati contestati all'imputato (concorso, estorsione, agevolazione/integrazione con fattispecie di tipo mafioso, e reati in materia di stupefacenti); la gravità e la specificità delle imputazioni hanno inciso sulla valutazione delle esigenze cautelari
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica di adeguatezza, congruenza e logicità della motivazione del giudice del merito, non a una rinnovazione completa delle prove
- Se una questione (es. restituzione di un bene) è già stata decisa in un provvedimento cautelare passato, sulla stessa si forma un 'giudicato cautelare' che limita la possibilità di riaprire la valutazione in sede successiva
- La distanza geografica del luogo dove scontare gli arresti domiciliari e l'utilizzo del braccialetto elettronico non garantiscono automaticamente la sostituzione della misura se permangono concrete ragioni di rischio di reiterazione o di mantenimento di collegamenti con contesti criminali
- Il cosiddetto 'tempo silente' (intervallo tra il fatto e la richiesta) non è, di per sé, motivo sufficiente per revocare o attenuare una misura cautelare: rileva il tempo dall'applicazione/esecuzione della misura e la presenza di elementi sopravvenuti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari
- La difesa deve proporre elementi concreti e nuovi e motivare la rilevanza di questi elementi rispetto alle esigenze cautelari; mere affermazioni generiche o elementi già valutati non sono sufficienti
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