Sentenza del 05/10/2020 n. 678 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di due cartelle di pagamento (notificate il 26/05/2017) emesse a seguito di controllo ex art. 36-ter DPR 600/1973 sulla dichiarazione congiunta 2012; rettifica di quote di detrazione per interventi di recupero edilizio relative a spese sostenute nel 2006 e 2008 (detrazioni ripartite in più anni). I ricorrenti contestavano la tardività delle cartelle ai sensi dell'art. 25, comma 1 lett. b) DPR 602/1973, la legittimità della costituzione telematica dell'Ufficio (D.M. 23/12/2013 n.63 artt. 9 e 10/3) e deducevano la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento in relazione a componenti di reddito pluriennali, richiamando orientamenti (Corte Cost. 280/2005, Cass. 9993/2018) secondo cui l'accertamento dovrebbe riferirsi al periodo in cui la spesa è stata sostenuta e non all'anno in cui viene utilizzata la detrazione.
La decisione
la Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che, ai fini della decadenza dall'esercizio del potere impositivo, rilevi la disposizione testuale dell'art. 43 DPR 600/1973: il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione in cui è indicato ciascun singolo rateo del componente pluriennale. Pertanto l'Amministrazione poteva rettificare i ratei per gli anni ancora soggetti a controllo; le censure dei contribuenti sono state respinte. Spese processuali compensate per le incertezze giurisprudenziali.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 36-ter
norma di riferimento per il controllo sulla dichiarazione che ha dato origine alla rettifica e all'emissione delle cartelle
D.P.R. 600/1973, art. 43, comma 1
gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto (ora quinto) anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
la Commissione interpreta la norma nel senso che il termine di decadenza decorre dalla presentazione di ciascuna dichiarazione in cui è indicato il singolo rateo del componente pluriennale; non sono previste deroghe per componenti pluriennali
D.P.R. 602/1973, art. 25, comma 1, lett. b)
richiamata dai contribuenti per contestare la tardività della cartella; il Collegio ha ritenuto non sussistente la decadenza alla luce dell'art. 43 DPR 600/1973
D.M. Economia e Finanze 23/12/2013 n. 63, artt. 9 e 10 comma 3
richiamato in relazione alla legittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia via telematica; la questione formale è stata valutata nel contesto e la costituzione è stata considerata successivamente regolarizzata dal decreto-legge 2018 n.119
D.L. 2018 n. 119
norma richiamata quale causa di sanatoria della costituzione telematica dell'Amministrazione in sede di appello
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 7, comma 1
principio di autonomia dei periodi d'imposta invocato dai ricorrenti, ma il Collegio ha ritenuto che tale principio non sia idoneo a prevalere sul dettato testuale dell'art. 43 DPR 600/1973 in materia di decadenza
Corte Costituzionale n. 280/2005
richiamata dai contribuenti ma ritenuta non pertinente dal Collegio in quanto riguarda la disciplina della cartella derivante da liquidazioni ai sensi dell'art. 36-bis dove il problema della decadenza presenta profili differenti
Cassazione civile n. 9993/2018 e n. 2899/2019
orientamenti di legittimità che sostenevano la decorrenza del termine dalla data di sostenimento della spesa (cioè dal periodo in cui sono sorti i presupposti della detrazione); citati dalle parti ma il Collegio ha ritenuto superati/contrastanti rispetto ad altra giurisprudenza successiva
Cassazione ord. n. 10701/2020
orientamento più recente che spinge verso l'interpretazione per cui l'art. 43 DPR 600/1973 opera per ciascuna dichiarazione; la pronuncia ha rimesso la questione alle Sezioni Unite e supporta la tesi condivisa dal Collegio
Cass. n. 9834/2016; Cass. n. 8350/2012; Cass. n. 8775/2017
richiamate come precedenti in tema di conservazione documentale e interpretazione restrittiva dei termini di decadenza; il Collegio ha ritenuto che tali principi non invalideranno la regola testuale dell'art. 43
L. 212/2000 art. 8 comma 5 e D.P.R. 600/1973 art. 22 comma 2
richiamate in tema di obbligo di conservazione dei documenti fiscali; il Collegio evidenzia che l'obbligo di conservazione non risolve il problema della decorrenza della decadenza, ma rimane un obbligo a favore dell'accertamento fino alla definitività
Massime di principio
- Per componenti di reddito ad efficacia pluriennale (es. detrazioni ripartite in più anni) la decadenza dell'Amministrazione fiscale decorre dalla presentazione della specifica dichiarazione in cui è indicato il singolo rateo; quindi l'accertamento è possibile entro il termine di decadenza relativo a quella dichiarazione.
- Il principio di autonomia dei periodi d'imposta non annulla il dettato testuale dell'art. 43 DPR 600/1973: la regola della decorrenza del termine dalla presentazione di ciascuna dichiarazione prevale nella determinazione della decadenza.
- Le pronunce contrastanti della giurisprudenza di legittimità rendono la materia incerta; in caso di incertezza interpretativa è possibile la compensazione delle spese processuali.
- La regolarità formale della costituzione in giudizio da parte dell'Agenzia (anche in forma telematica) va verificata, ma può essere sanata da norme successive (es. decreto-legge 119/2018): tuttavia è opportuno eccepire subito eventuali vizi procedurali.
- Il contribuente ha l'obbligo di conservare documenti e giustificativi fino alla definitività dell'accertamento; tale obbligo non modifica i termini di decadenza ma è rilevante per l'effettività del diritto di difesa.
- In pratica, per contestare rettifiche su rate di detrazione: verificare per ogni anno interessato la data di presentazione della dichiarazione con il rateo e controllare che l'avviso/accertamento sia stato notificato entro il relativo termine di decadenza.
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