Cassazione Civile, Ordinanza n. 32658/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla decisione del tribunale che aveva disposto la riapertura del fallimento di una società già chiusa per insussistenza dell'attivo. L'ex amministratore e liquidatore della società ha proposto reclamo sostenendo che non esistesse alcuna reale esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e che i debiti richiamati non fossero imputabili alla società fallita nei termini indicati. In cassazione ha dedotto due motivi: primo, omesso esame di sentenze penali di assoluzione che, secondo il ricorrente, avrebbero dimostrato che gli omessi versamenti fiscali e previdenziali erano riferibili a un diverso soggetto economico e non alla società intermediaria; secondo, falsa applicazione dell'art. 5 l.fall. per avere la corte territoriale ritenuto sussistente un passivo maggiore rispetto a quello che avrebbe giustificato la riapertura del fallimento, sostenendo che il credito dell'Amministrazione coincidesse solo con l'importo delle omissioni contributive oggetto dell'imputazione penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Il primo è stato respinto perché le sentenze penali invocate erano state già esaminate dalla corte d'appello e ritenute irrilevanti rispetto alla diversa e più ampia consistenza del passivo documentata in atti. Il secondo è stato considerato una censura di merito, diretta a contestare la valutazione dell'ammontare del passivo compiuta dal giudice territoriale, e comunque non autosufficiente perché non dimostrava che la documentazione dell'Amministrazione finanziaria fosse stata utilmente contestata nelle sedi competenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La sussistenza dello stato di insolvenza e del passivo rilevante è rimessa alla valutazione del giudice di merito sulla base della documentazione acquisita; in cassazione non è consentito sovrapporre una diversa ricostruzione fattuale del debito.
artt. 4 e 18 d.lgs. n. 267/2003
Le sentenze penali di assoluzione richiamate dal ricorrente sono state ritenute irrilevanti rispetto alla verifica civilistica del passivo fallimentare, perché riferite a somme diverse e comunque non idonee a escludere l'esposizione debitoria accertata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile trasformare una censura sulla motivazione in una nuova valutazione del merito quando la corte territoriale abbia già esaminato il materiale probatorio e ne abbia tratto conclusioni non manifestamente illogiche.
- Le sentenze penali assolutorie non vincolano automaticamente il giudice civile sulla consistenza del passivo fallimentare, se i fatti accertati in sede penale riguardano importi o condotte differenti rispetto al credito posto a base della riapertura.
- La contestazione dell'ammontare del passivo deve essere specifica e autosufficiente, con puntuale indicazione di dove e come la documentazione prodotta dal creditore sia stata validamente contestata nelle sedi pertinenti.
- Ai fini della riapertura del fallimento, ciò che rileva è la concreta emersione di un passivo documentato; la mera allegazione dell'insussistenza del debito, senza adeguata confutazione degli atti prodotti, è insufficiente a scardinare la valutazione del giudice di merito.
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