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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12028/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina del 25/10/2022 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 30/09/2022, con sei censure: 1) violazione dell'art. 292 c.2 lett. c) c.p.p. e mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza genetica per identità di testo con la richiesta del PM; 2) carenza di gravità indiziaria rispetto al reato associativo (capo 8), con contestazione della qualificazione ex art.74 d.P.R. 309/1990 e della prova di sodalizio/organizzazione; 3) errata esclusione della fattispecie di cui all'art.74 comma 6 d.P.R. 309/1990 nonostante modeste quantità cedute; 4) vizio nella qualificazione del ruolo di dirigente/organizzatore attribuito al ricorrente; 5) mancata considerazione della rilevanza dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/1990 in relazione ai reati-fine; 6) carenza di gravità indiziaria sul capo 52) relativo ad arma, sostenendo che l'arma fosse non funzionante e non riparabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, confermando che il Tribunale aveva svolto un'adeguata autonoma valutazione delle risultanze anche se richiamando parti della richiesta del PM, e che l'eccezione difensiva risultava generica. Sui restanti motivi la Corte ha giudicato la motivazione del Tribunale congrua e non manifestamente illogica: le intercettazioni e gli elementi raccolti dimostravano la sussistenza di gravi indizi di associazione finalizzata al narcotraffico e dei reati-fine, nonché il ruolo apicale del Ragusa come promotore/organizzatore. È stata esclusa la configurabilità dell'ipotesi più lieve dell'art.74 comma 6 e dell'art.73 comma 5, in quanto l'attività risultava sistematica e professionalizzata nonostante la modesta rilevanza ponderale delle singole cessioni. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    La Corte ricorda che la qualificazione della condotta come di lieve entità ai sensi del comma 5 non dipende solo dal dato ponderale ma da tutti gli elementi (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità) e che nel caso concreto tali elementi non consentivano la derubricazione per la sistematicità dell'attività.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    La Corte afferma che la fattispecie meno grave è configurabile solo se l'associazione era programmata esclusivamente per fatti di lieve entità e le modalità operative erano incompatibili con fatti più gravi; nel caso è stata esclusa perché l'attività risultava strutturata e continuativa.

  • Legge 25 luglio 1952, n. 895

    Le norme in tema di armi sono richiamate nella imputazione; la Corte ha ritenuto dalle intercettazioni e dalle circostanze la sussistenza della detenzione illegale e dell'idoneità all'uso dell'arma nel capo 52.

  • Codice di procedura penale - art. 292

    art. 292, comma 2, lett. c)

    Richiama l'obbligo di motivazione autonoma del giudice cautelare sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi; la Corte conferma che tale obbligo è rispettato anche tramite rinvio alla richiesta del PM se il giudice svolge un effettivo vaglio critico e spiega la rilevanza degli elementi per ciascuna posizione.

  • Codice di procedura penale - art. 273

    Definisce il concetto di 'gravi indizi di colpevolezza' in sede cautelare; la Corte ribadisce che in sede cautelare è sufficiente la gravità degli indizi in senso prognostico e non la prova oltre ogni ragionevole dubbio.

  • Codice di procedura penale - art. 192

    art. 192, commi 3 e 4 (richiamati)

    La Corte precisa che l'art. 273 richiama i commi terzo e quarto di art.192 ma non il comma secondo, pertanto in sede cautelare non si richiede la stessa qualificazione degli indizi necessaria per il giudizio di merito.

  • Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 137

    art. 23, comma 8 (conv. L. 176/2020)

    Permette la trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti in specifiche condizioni; la Corte segnala di essersi proceduto ai sensi di tale norma.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione non ravvisando assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    legge n. 47/2015 (modifiche alla motivazione cautelare)

    La modifica normativa richiede autonoma valutazione del giudice delle esigenze cautelari; la Corte interpreta che tale onere è assolto anche con rinvio alla richiesta del PM purché vi sia un effettivo vaglio critico.

  • Legge n. 63/2001

    legge n. 63/2001 (richieste normative richiamate)

    Richiamata dalla Corte per chiarire i limiti della valutazione degli indizi in sede cautelare; conferma che per la misura cautelare la gravità degli indizi è sufficiente senza richiedere la stessa qualificazione richiesta nel merito.

Massime di principio

  • Il giudice delle misure cautelari può richiamare la richiesta del PM senza riscriverla integralmente, purché svolga un vaglio critico e spieghi la rilevanza degli elementi per ogni posizione: l'onere motivazionale non impone una ripetizione parola per parola della richiesta.
  • In sede cautelare il requisito è la 'gravità degli indizi' in senso prognostico: non serve la prova oltre ogni ragionevole dubbio né la stessa precisione e concordanza degli indizi richiesta nel giudizio di merito.
  • La configurabilità della fattispecie meno grave (art.74 c.6 o art.73 c.5 d.P.R. 309/1990) non si basa esclusivamente sul dato ponderale: va valutata la sistematicità, le modalità operative, la continuità e l'organizzazione dell'attività illecita.
  • La qualifica di organizzatore/dirigente può essere attribuita a chi coordina e assicura la funzionalità delle strutture associative anche se tale ruolo è relativo e non assolutamente insostituibile; rileva autonomia gestionale, reperimento mezzi e coordinamento delle risorse.
  • In cassazione avverso misure cautelari sono ammissibili censure che denuncino violazioni di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione: semplici riconsiderazioni dei fatti o valutazioni alternative sono inammissibili.
  • Chi eccepisce la nullità per identità di testo tra ordinanza genetica e richiesta del PM deve indicare con precisione i passaggi e dimostrare che l'assenza di autonoma valutazione abbia impedito una diversa valutazione rilevante; deduzioni generiche rischiano di essere respinte.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. se non è rilevabile assenza di colpa nella scelta di proporre il ricorso.

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