Sentenza n. 877/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, autorizzativi - eventualmente anche formatisi ex silentio - di un impianto di telefonia cellulare TELECOM installato su immobile sito in Lecce tra la via F. Camassa e la via Romagna, rilasciati dal Comune di Lecce e/o, comunque, da ogni altra Amministrazione eventualmente competente; - per la parte di interesse del Regolamento del Comune di Lecce recante “NORME CONCERNENTI GLI IMPIANTI RADIOELETTRICI CON FREQUENZA DI TRASMISSIONE TRA 100 kHz a 300 GHz”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 9.3.17, unitamente ai suoi allegati; - di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, tra cui, ove occorra, della nota dell'ARPA Puglia del 7.6.21 e della nota dell'ASL Lecce del 9.6.21, entrambe trasmesse, via PEC, al sottoscritto legale; e per l'adozione di idoneo provvedimento istruttorio come da istanza unita al presente atto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Condominio Carrubo il 7/10/2021: del provvedimento del Comune di Lecce, formatosi per silenzio (assenso) ai sensi dell'art. 87, comma 9, del d.lgs. 259/03, a seguito della presentazione, da parte di Telecom Italia SpA - TIM SpA, di istanza di autorizzazione del 2/11/20, per l'installazione di un impianto di telefonia mobile con tecnologia LTE (Pratica indicata negli atti ostesi con i nn. 00488410010-22102020-1543 e 00488410010-09042021-1255); nonché di ogni altro atto collegato, connesso, presupposto, e/o consequenziale, tra cui, ove occorra, quelli ostesi dal Comune di Lecce in riscontro dell'accesso agli atti effettuato dal Condominio ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Condominio Carrubo il 3/11/2021: del Certificato di ARPA Puglia, 13.8.21, [Co.Att: C144b_TLC_003], di conformità post-attivazione dell'impianto di telefonia cellulare della Società Telecom Italia SpA, installata nel Comune di Lecce in via F. Camassa snc, censito in catasto al fg 240 p.lla 1066. Cod. Sito: LX46 - Nome Sito LECCE SANTA CHIARA. Rif: Telecom Italia Prot. n. 248974 - 2021 Istanza SCIA n° 0618933-2020 al prot. ARPA Puglia n. 0052417 del 23/07/2021. Nonché del Verbale di sopralluogo misure di campi elettromagnetici Pratica registro n° 743 del 5/08/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Titoli autorizzativi, anche formatisi per silenzio-assenso, relativi all’installazione di un impianto di telefonia mobile, il regolamento comunale sugli impianti radioelettrici, il certificato ARPA di conformità post-attivazione e il verbale di sopralluogo sulle emissioni elettromagnetiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha impugnato gli atti relativi alla realizzazione e all’attivazione di un impianto di telefonia mobile collocato su un immobile distante circa 15-20 metri dall’edificio condominiale. Il ricorso introduttivo deduceva violazione della legge regionale pugliese n. 5/2002 e del regolamento regionale n. 14/2006, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irrazionalità e contraddittorietà, anche con contestazione della legittimità del regolamento comunale sugli impianti radioelettrici. Con il primo ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento comunale formatosi per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il certificato ARPA del 13 agosto 2021 attestante la conformità post-attivazione dell’impianto, deducendo ulteriori profili di eccesso di potere e violazione dell’art. 14 della legge n. 221/2012. Il condominio aveva inoltre collegato la lesività dell’impianto al malfunzionamento di componenti elettroniche presenti nell’edificio e aveva prospettato rischi sanitari e ambientali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo perché la struttura era visibile e i lavori erano iniziati il 14 aprile 2021 e terminati il 21 aprile 2021, mentre il ricorso è stato notificato il 6 luglio 2021. Poiché la contestazione riguardava in radice la possibilità di realizzare l’impianto, il termine decadenziale decorreva già dall’inizio dei lavori; in ogni caso, il ricorso era tardivo anche assumendo come dies a quo la loro ultimazione. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato irricevibile perché il certificato di collaudo post-attivazione del 18 agosto 2021 era stato impugnato soltanto con motivi aggiunti del 2 novembre 2021. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato ritenuto conseguentemente inammissibile e improcedibile per difetto di autonomo interesse. Il Collegio ha comunque rilevato l’infondatezza nel merito: il condominio non aveva provato il nesso causale tra l’impianto e il malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche; inoltre, ARPA Puglia aveva certificato il rispetto dei limiti emissivi previsti dalla legge n. 36/2001, svolgendo i controlli prescritti dall’art. 14 della medesima legge. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 87, comma 9, d.lgs. 259/2003
Disciplina il silenzio-assenso nel procedimento autorizzatorio per l’installazione di impianti di telefonia mobile; il provvedimento formatosi per silentium è stato comunque considerato autonomamente soggetto a tempestiva impugnazione.
legge regionale Puglia n. 5/2002
Richiamata dal ricorrente quale parametro di legittimità degli atti relativi all’impianto; le relative censure non sono state esaminate favorevolmente e sono state comunque ritenute infondate nel merito.
regolamento regionale Puglia n. 14/2006
Richiamato quale disciplina regionale degli impianti di telefonia e radioelettrici; le censure fondate sulla sua violazione non hanno condotto all’annullamento degli atti.
legge n. 36/2001
La verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, certificata da ARPA Puglia, ha escluso l’illegittimità sotto i profili sanitari e ambientali.
art. 14 legge n. 36/2001
Individuato dal Collegio come base dei controlli effettuati da ARPA Puglia sulle emissioni dell’impianto.
art. 14 legge n. 221/2012
Richiamato nei motivi aggiunti contro il certificato ARPA; la censura è stata assorbita dalla declaratoria di irricevibilità e comunque ritenuta infondata nel merito.
Massime di principio
- Quando si contesta in radice la possibilità di realizzare un impianto visibile dal fondo del ricorrente, il termine per impugnare decorre dalla percepibilità dei lavori e, comunque, non oltre dalla loro ultimazione; l’impugnazione proposta successivamente è irricevibile.
- Un provvedimento formatosi per silenzio-assenso deve essere impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla sua conoscibilità, quando il ricorrente ne contesti direttamente la legittimità.
- L’impugnazione tardiva di un atto successivo e autonomamente lesivo, quale un certificato di collaudo o conformità post-attivazione, non può essere recuperata mediante motivi aggiunti proposti oltre il termine decadenziale.
- Chi deduce che un impianto di telefonia mobile abbia provocato malfunzionamenti a proprie apparecchiature deve provare il nesso causale tra l’impianto e il danno lamentato; la mera prossimità dell’impianto non è sufficiente.
- La certificazione dell’autorità tecnica competente circa il rispetto dei limiti emissivi di legge, accompagnata dall’esecuzione dei controlli prescritti, esclude, in assenza di specifiche prove contrarie, l’illegittimità dell’impianto per ragioni sanitarie o ambientali.
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