Cassazione Penale, Sentenza n. 9737/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Genova (24/02/2020) contestando: 1) la violazione del divieto di "reformatio in peius", sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe dovuto rideterminare la pena partendo da una diversa base edittale rispetto al Tribunale; 2) l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), deducendo di non essersi opposto alla perquisizione ma solo di essersi divincolato e poi "arrendersi" senza causare lesioni.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene il motivo manifestamente infondato: la Corte d'appello ha qualificato il fatto come "lieve" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, configurando un reato autonomo con diversa cornice edittale rispetto alla qualificazione alternativa utilizzata dal Tribunale; pertanto non è configurabile automaticamente una reformatio in peius. Sul secondo motivo la Corte rileva che il ricorrente propone una diversa lettura dei fatti (contestazione di merito) senza dedurre un travisamento della prova o un errore di diritto rilevabile dal testo della sentenza; la doglianza è quindi inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73 (commi 1, 5 e 7)
L'art. 73 comma 5 disciplina l'ipotesi "di lieve entità" come fattispecie autonoma con propria cornice edittale; la Corte ha ritenuto che la qualificazione della condotta come reato autonomo impedisca un confronto automatico con il trattamento sanzionatorio adottato sul presupposto di diversa qualificazione (evitando la nozione meccanicistica di "reformatio in peius"). Il comma 7 consente diminuzioni percentuali successivamente applicate.
Codice penale, art. 337
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto integrato dalla reazione fisica del ricorrente verso i pubblici ufficiali che si erano qualificati; la valutazione è fondata sulla ricostruzione fattuale del giudice e non può essere riformulata in Cassazione senza specifica deduzione di travisamento della prova.
Codice penale, art. 132
Rilevata la discrezionalità del giudice nella scelta della misura della pena (art. 132 c.p.) e la necessità di motivazione quando si utilizza tale potere discrezionale.
Codice di procedura penale, art. 606 (lett. b e c)
I vizi denunciabili con ricorso per Cassazione nelle lettere b) e c) riguardano l'inosservanza o la erronea applicazione della legge penale sostanziale; non si estendono a doglianze fattuali non accompagnate dalla deduzione di un errore giuridico rilevabile dal dispositivo e dalla motivazione.
Codice di procedura penale, art. 569 (commi 1 e 3)
Richiamato per chiarire che l'errore di diritto può essere dedotto anche "per saltum" ma deve emergere dal testo del provvedimento impugnato.
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce l'onere delle spese e la possibilità di condannare il ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sent. n. 40 del 2019)
Citata per affermare l'esistenza di una "zona grigia" tra la fattispecie più grave e l'ipotesi di lieve entità, giustificando la discrezionalità valutativa del giudice chiamato a qualificare il fatto.
Giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 186 del 2000)
Richiamata in relazione alla responsabilità del ricorrente per la dichiarazione di inammissibilità e alle conseguenti spese e sanzioni.
Massime di principio
- Se la Corte di merito requalifica la condotta in un reato "autonomo" (es. ipotesi di "lieve entità" ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990), non opera automaticamente il divieto di "reformatio in peius" applicabile solo quando il giudice dell'impugnazione peggiora la posizione del solo appellante partendo dalla stessa fattispecie giuridica.
- La censura in Cassazione che si fonda su una diversa valutazione dei fatti (contestazione di merito) è inammissibile se non è specificamente dedotto il travisamento della prova o un errore di diritto emergente dal testo della sentenza.
- Per contestare l'applicazione dell'art. 337 c.p. in sede di legittimità è necessario dimostrare che la sentenza abbia errato nell'applicazione della norma o che ci sia stato un travisamento della prova; semplici ricostruzioni alternative dei fatti non sono ammesse.
- L'errore di diritto (error in iudicando) va dedotto chiaramente e deve risultare dalla motivazione del provvedimento impugnato; le doglianze sulla motivazione rientrano in altra sede e non valgono come automatica inosservanza della norma.
- In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; è importante valutare la fondatezza giuridica della prospettazione prima di proporre ricorso.
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