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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35731/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha aggravato la misura cautelare sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) in relazione a un presunto episodio del 20 dicembre 2023: il ricorrente deduceva l'infondatezza della denuncia di aggressione formulata da Giovanni Matriciano, la mancata congruenza degli elementi probatori (discrepanze sul vestiario, assenza di segni coerenti nel referto del pronto soccorso, testimonianze contrastanti) e contestava l'applicazione dell'art. 276, comma 1-ter c.p.p., sostenendo che, al più, fosse opinabile una fattispecie rivalutabile ex art. 299, comma 4 c.p.p.; deduceva vizio di motivazione rispetto ai criteri di proporzionalità e attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo congrua e logicamente motivata la valutazione dei giudici del merito che hanno ritenuto attendibile la versione della persona offesa valorizzando il referto medico, la implausibilità della versione difensiva e preesistenti elementi di pericolosità (denuncia precedente e uso di spray al peperoncino). La Corte ha inoltre ricordato i limiti della cognizione in sede di legittimità (divieto di rinnovare la valutazione di merito sui fatti). Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; applicazione della motivazione semplificata e rinvii agli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la pronuncia del Tribunale per il riesame (procedura prevista per giudizi cautelari).

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale richiamata quale titolo di imputazione (partecipazione ad associazione per delinquere in materia di stupefacenti).

  • art. 274, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura relativa a violazione di legge; attiene alle modalità di impugnazione e ai vizi deducibili.

  • art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'aggravamento della misura cautelare per trasgressione alle prescrizioni (evasione) e indicata come titolo applicato per giustificare la sostituzione degli arresti domiciliari con il carcere.

  • art. 299, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente come quadro alternativo di valutazione delle esigenze cautelari che richiede un vaglio più approfondito; la Corte non ha ritenuto questa prospettazione idonea a sovvertire la valutazione del merito.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore Generale della Suprema Corte che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato riguardo all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente tale assenza.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma dispiegata per gli adempimenti di cancelleria collegati all'esecuzione della decisione (segnalazioni al sistema penale).

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Richiamato come base per l'applicazione della motivazione semplificata da parte della Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento di una decisione per mera rivalutazione dei fatti o della credibilità delle fonti: il sindacato è limitato a vizi di diritto o di motivazione manifesto e illogico.
  • L'aggravamento della misura cautelare per trasgressione (art. 276, comma 1-ter c.p.p.) può essere giustificato anche da dichiarazioni della persona offesa corroborate da referti medici e da elementi pregressi sulla pericolosità; discrepanze formali (es. vestiario) sono normalmente valutate in sede di merito.
  • Quando si contesta la prova in fatto è necessario individuare errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione del giudice del merito per avere chance in Cassazione; semplici alternative ricostruttive più plausibili non bastano.
  • Il ricorrente che propone un ricorso manifestamente infondato può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie salvo dimostrazione dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità (art. 616 c.p.p.).
  • Se si ritiene che la modifica della misura cautelare fosse inappropriata per carenza di esigenze cautelari attuali, la via corretta è il grado di merito (rimessione dei fatti) o, in Cassazione, puntare su vizi di motivazione specifici e dimostrabili, non sulla mera riconsiderazione dei fatti.

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