Cassazione Civile, Ordinanza n. 33954/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Tre soci di una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese, impugnavano cartelle di pagamento emesse nei loro confronti quale coobbligati per interessi aggiuntivi dovuti dalla società estinta, relativi a un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2005 con recupero di utili extracontabili. Le commissioni tributarie di merito avevano rigettato i ricorsi, ritenendo applicabile la disciplina della successione dei soci nei debiti della società estinta e valorizzando il giudicato formatosi sull'accertamento nei confronti della società, con conseguente superfluità della prova dell'effettiva percezione di attivo da parte dei soci. In cassazione i ricorrenti deducevano: violazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, dell'art. 299 c.p.c. e di norme costituzionali, sostenendo che l'estinzione della società, sopravvenuta in pendenza del giudizio sull'accertamento, avrebbe imposto la riassunzione nei confronti dei soci e che non fosse stata provata la distribuzione di utili o beni; ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 1282 c.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando ultrapetizione, difetto di prova del presupposto della responsabilità dei soci e illegittima condanna alle spese di primo e secondo grado nonostante la compensazione non fosse stata appellata dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha riunito i tre ricorsi, ha rigettato la prima censura relativa all'art. 299 c.p.c. e la doglianza sulla mancata prova della distribuzione dell'attivo, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 36, terzo comma, d.P.R. 602/1973 in combinazione con il principio, pacifico in giurisprudenza, della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base sociale. Ha invece accolto la censura relativa alla liquidazione delle spese di primo grado, rilevando che la C.T.R. non poteva riformare il capo di compensazione delle spese deciso dalla C.T.P. in assenza di appello incidentale dell'Agenzia delle entrate: in tale parte la sentenza era viziata da ultrapetizione. La Corte ha quindi cassato le sentenze impugnate limitatamente alle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando gli originari ricorsi dei contribuenti e compensando le spese dell'intero giudizio per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
richiamato come norma di riferimento sulla sorte dei debiti della società estinta; la Corte precisa però che, nel caso concreto, la disciplina decisiva è quella dell'art. 36, terzo comma, d.P.R. 602/1973, considerata analoga all'art. 2495 c.c.
art. 36, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
considerato la norma sostanziale applicabile alla responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta, specie dopo la liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese
art. 299 c.p.c.
ritenuto non pertinente al giudizio di legittimità sulla cartella, poiché il processo non riguardava più l'avviso di accertamento nei confronti della società, sul quale si era formato giudicato
art. 112 c.p.c.
la sentenza di merito non è ultra petita quanto al tema della responsabilità dei soci; l'ultrapetizione è invece ravvisata solo nella condanna alle spese di primo grado riformata senza impugnazione incidentale
art. 2697 c.c.
invocato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla percezione dell'attivo; la Corte però ritiene sufficiente, nel caso concreto, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa
art. 1282 c.c.
menzionato nel motivo sulle spese, senza specifica decisione autonoma della Corte
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati dai ricorrenti per contestare la condanna alle spese e la mancata compensazione; la Corte accoglie la censura sulle spese di primo grado per ultrapetizione
art. 274 c.p.c.
utilizzato per disporre la riunione dei procedimenti connessi
art. 370 c.p.c.
richiamato per dare atto della resistenza dell'Agenzia in uno dei ricorsi
art. 384, secondo comma, c.p.c.
base per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nelle controversie relative a cartelle emesse nei confronti dei soci di una società estinta per debiti tributari della società, la disciplina applicabile è quella dell'art. 36, comma 3, d.P.R. 602/1973, in rapporto analogico con l'art. 2495 c.c., che fonda la responsabilità dei soci entro i limiti di quanto percepito in sede di liquidazione.
- Quando si controverte di utili extracontabili di una società di capitali a ristretta base partecipativa, opera la presunzione di distribuzione ai soci, anche in assenza di una previsione normativa espressa analoga a quella delle società di persone; tale presunzione si giustifica con l'elevato grado di compartecipazione e controllo reciproco tipico di tali compagini.
- In presenza di giudicato formatosi sull'accertamento dei maggiori utili in capo alla società, la prova della distribuzione agli stessi soci può ritenersi già assorbita o comunque rafforzata, sicché non è necessario un ulteriore accertamento documentale specifico sul riparto dell'attivo.
- Il giudice di appello non può porre a carico dell'appellante le spese del primo grado riformando un capo di compensazione non impugnato dalla controparte; in tale ipotesi la statuizione integra ultrapetizione ed è cassabile in parte qua.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., definendo la controversia senza rinvio.
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