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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22260/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Due censure: 1) la identificazione fotografica operata da una persona offesa (Domenico Partipilo) sarebbe ambigua e priva di valenza indiziaria, essendo stata espressa solo una generica somiglianza; 2) mancata e insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'aggravante "metodo mafioso" ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non risultando provato un collegamento diretto o indiretto con un'organizzazione mafiosa compiutamente identificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: l'identificazione fotografica, pur caratterizzata da qualche ambiguità, è stata valutata unitariamente con altri indizi convergenti (numeri di targa parziali forniti dai coniugi Partipilo, riprese video che individuano il veicolo DL849VM, intestazione del veicolo al fratello dell'indagato, percorrenze registrate dalle telecamere fino a ridosso dell'abitazione del ricorrente, la presenza del ricorrente alla stazione dei Carabinieri poco dopo con abbigliamento conforme alla descrizione), cosicché il giudice ha ritenuto raggiunto il grado di gravità indiziaria. Quanto all'aggravante mafiosa, la Corte ha confermato che le modalità belliche, intimidatorie e pubbliche dell'agguato (giorno in strada centrale, volto scoperto, metodo e finalità intimidatoria) sono compatibili con il "metodo mafioso" e giustificano l'applicazione dell'art. 416-bis.1 (art. 7 D.L. 152/1991 sussunto nella fattispecie). Confermata la necessità delle esigenze cautelari (art. 274 c.1 lett. c CPP) e condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante fondata sul metodo mafioso può essere riconosciuta in base alle modalità esecutive del fatto quando queste presentano tratti intimidatori e tipici delle organizzazioni mafiose; non è necessario che sia identificata compiutamente una struttura organizzativa se il comportamento ha efficacia intimidatoria e risulta funzionale o tipico del contesto mafioso.

  • art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)

    Norma richiamata per definire l'aggravante del metodo mafioso: si valuta l'efficacia intimidatoria e la funzionalita del comportamento criminose rispetto alle attività del sodalizio; la circostanza aggravante si fonda sulle modalità esecutive e sul nesso eziologico funzionale.

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Giustifica il mantenimento della custodia cautelare in carcere sulla base delle esigenze cautelari, qui ritenute sussistenti per l'elevato disvalore dei fatti e la riconducibilità a un più ampio ambito della criminalità organizzata.

  • art. 192 comma secondo cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al metodo di valutazione degli indizi: gli indizi devono essere valutati singolarmente per verificarne la precisione e poi unitariamente per accertare se la loro ambiguità può essere superata in una visione complessiva che conduca a un grado elevato di gravità indiziaria.

  • art. 94 comma 1-ter (riferimento procedurale)

    Citato in ordine alla trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; non centrale ai motivi di merito della decisione.

Massime di principio

  • Un'identificazione fotografica ambigua non è per sé sufficiente per escludere il valore indiziario se è corroborata da altri elementi convergenti (es. testi, riprese video, dati sulla titolarità e uso del veicolo, comportamenti posteriori come la presenza presso una caserma).
  • Nel processo indiziario il giudice deve valutare gli indizi prima singolarmente (per verificarne precisione e attitudine dimostrativa) e poi unitariamente: la somma logica degli indizi può superare le incertezze isolatamente considerate.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta in ragione delle modalità esecutive del reato (efficacia intimidatoria, caratteristiche belliche, ostentazione pubblica) anche se l'organizzazione non è stata compiutamente identificata, purché emerga un nesso funzionale tra condotta e finalità intimidatoria tipica della criminalità organizzata.
  • Le esigenze cautelari per la custodia in carcere possono essere ritenute sussistenti quando i fatti sono di elevato disvalore e risultano inseriti in un più vasto ambito delinquenziale con connotazioni organizzative mafiose.
  • La concatenazione investigativa (segnalazione testimoni, video sorveglianza, riscontro anagrafico e dati sul veicolo, movimenti successivi del mezzo, comportamenti post-evento del sospettato) rappresenta un percorso tipico per trasformare elementi frammentari in un quadro indiziario solido.

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