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Ordinanza

Ordinanza n. 1726/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal T.A.R. per la Lombardia sede di -OMISSIS-. Prima n. -OMISSIS- numero di registro generale -OMISSIS- del 2024 pubblicata il 31/03/2025, avente ad oggetto l’annullamento del decreto Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Varese prot. n. -OMISSIS- emesso in data 6.5.2024 e di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente; e per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari del provvedimento n. -OMISSIS- Divisione P.A.S.I Prot. -OMISSIS- del 21.01.2026 emesso dalla Questura di Varese Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione Armi ed Esplosivi notificato a mezzo PEC in pari data ovvero del Decreto di revoca del porto d’armi uso tiro a volo emesso dal Questore della Provincia di Varese in data 17.05.2024 e quale atto ivi collegato dipendente e presupposto con il quale si decretava la revoca della licenza di porto di fucile nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso.

Giustizia amministrativa202601208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva annullato il divieto prefettizio di detenzione delle armi; contestualmente, revoca del porto d'armi uso tiro a volo emessa dalla Questura di Varese

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia pubblicata il 31 marzo 2025, che aveva annullato il decreto della Prefettura di Varese recante il divieto di detenzione delle armi, nonché gli atti presupposti e consequenziali. In via contestuale ha impugnato, chiedendo misure cautelari, il provvedimento della Questura di Varese del 21 gennaio 2026 e, comunque, il decreto del Questore del 17 maggio 2024 con cui era stata revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. La tesi del ricorrente è che l'annullamento del divieto prefettizio comporti automaticamente anche la caducazione della revoca del porto d'armi, quale effetto ripristinatorio e conformativo della sentenza già resa.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda di ottemperanza né quella di annullamento e non ha esaminato definitivamente la domanda cautelare. Ha stabilito che la domanda di ottemperanza deve essere esaminata preliminarmente rispetto alla domanda di annullamento, poiché l'eventuale accoglimento dell'ottemperanza potrebbe determinare la caducazione del provvedimento di revoca del porto d'armi impugnato nel giudizio di cognizione. Ha quindi fissato la camera di consiglio del 27 maggio 2026 per la trattazione del giudizio di ottemperanza, riservando ogni decisione, anche cautelare, sulla domanda di annullamento all'esito della decisione sull'ottemperanza. Conseguentemente ha disposto, allo stato, il non luogo a procedere sulla domanda cautelare proposta nel giudizio di cognizione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza è trattata come giudizio volto all'esecuzione del giudicato amministrativo, la cui definizione precede l'esame della domanda di annullamento quando l'eventuale esecuzione possa incidere sull'atto impugnato nel giudizio di cognizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, richiamato nel dispositivo, per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando siano proposte contestualmente una domanda di ottemperanza a una sentenza amministrativa e una domanda di annullamento dell'atto collegato, l'esame dell'ottemperanza deve precedere quello della domanda di cognizione se l'eventuale accoglimento dell'ottemperanza può determinare la caducazione dell'atto impugnato.
  • In presenza di una domanda di ottemperanza pregiudiziale rispetto alla domanda di annullamento, il giudice può riservare l'esame della domanda cautelare proposta nel giudizio di cognizione all'esito della decisione sull'ottemperanza, disponendo allo stato il non luogo a procedere su di essa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTutela cautelare

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