Cassazione Civile, Ordinanza n. 10982/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio il comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta causata da una buca stradale, imputando la responsabilità dell’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c. La domanda era stata respinta in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi, ma la Corte ha rilevato anzitutto che il ricorso era stato depositato con la copia/duplicato della sentenza impugnata priva dell’attestazione di cancelleria sulla pubblicazione, sulla data e sul numero di pubblicazione; inoltre, la notificazione del ricorso risultava, secondo la Corte, tardiva rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c. calcolato sulla data di decisione indicata nel duplicato. Il ricorrente aveva anche contestato l’applicabilità della disciplina transitoria dell’art. 380-bis c.p.c., ma senza formulare una specifica censura. Nel merito, la Corte ha comunque osservato che il primo motivo finiva per contestare la ricostruzione fattuale dei giudici di merito e la valutazione della condotta colposa del danneggiato come idonea a integrare caso fortuito; il secondo motivo era ritenuto infondato perché i capitoli di prova non ammessi erano irrilevanti rispetto alla fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina processuale introdotta dalla riforma, ha escluso la fondatezza della questione sulla disciplina transitoria, e ha valorizzato come ragione più liquida l’inammissibilità del ricorso per tardività rispetto al termine lungo, anche alla luce della mancanza, nel documento depositato, dell’attestazione di pubblicazione della sentenza impugnata. In via subordinata, ha rilevato che i motivi erano comunque non idonei: il primo perché censurava la valutazione di fatto e la configurazione del caso fortuito nella condotta del danneggiato; il secondo perché relativo a prove non decisive ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cosa in custodia è stata invocata dal danneggiato, ma la Corte ha ribadito che la condotta colposa del danneggiato può integrare caso fortuito e interrompere il nesso causale, rendendo irrilevante la censura che in realtà mira a rivalutare il fatto.
art. 380-bis c.p.c.
La disciplina della decisione camerale semplificata è stata ritenuta applicabile anche ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023 se non era ancora stata fissata udienza o adunanza, in base alla disciplina transitoria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la riserva del collegio e per la possibilità delle parti di svolgere difese mediante istanza e memorie illustrative.
art. 35 D.Lgs. n. 149/2022
La Corte ha ritenuto che la disposizione transitoria renda applicabile l’art. 380-bis c.p.c. anche ai giudizi pendenti già notificati prima del 1° gennaio 2023, purché non ancora fissati per la trattazione.
art. 327 c.p.c.
È stato richiamato quale termine lungo per impugnare; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tardivo rispetto alla data di decisione indicata nel duplicato della sentenza depositata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Poiché il ricorrente non ha svolto una difesa effettiva a fronte della proposta di definizione, la Corte ha applicato la condanna pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione della sentenza impugnata deve consentire di verificare con certezza la data di pubblicazione e l’identificazione del provvedimento; in difetto, può profilarsi l’inammissibilità del ricorso o comunque l’impossibilità di controllarne la tempestività.
- La disciplina transitoria della riforma processuale si applica anche ai ricorsi già notificati al 1° gennaio 2023, se non era ancora stata fissata l’adunanza o l’udienza di trattazione, senza che ciò leda il diritto di difesa, purché siano garantite istanza e memorie.
- In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta colposa del danneggiato può integrare caso fortuito, con funzione interruttiva del nesso causale; le censure che mirano a rimettere in discussione l’accertamento di fatto dei giudici di merito sono inammissibili in cassazione.
- La deduzione di errori probatori è infondata quando i capitoli di prova non ammessi riguardano circostanze non decisive o estranee ai presupposti della fattispecie azionata.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta camerale e la parte intimata non svolge difese, può trovare applicazione la condanna pecuniaria ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli ulteriori effetti economici previsti per l’impugnazione respinta o inammissibile.
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