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Ordinanza

Ordinanza n. 345/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro la deliberazione del CSM relativa alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice di Pace, nonché contro il bando e gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 18173/2025, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso proposto da un candidato contro la deliberazione del CSM del 20 marzo 2024, pubblicata il 5 giugno 2024, relativa alla pratica n. 62/CV/2024 e alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a Giudice di Pace di Montesarchio, per la copertura di due posti, nonché contro il bando di concorso e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Nell'ordinanza cautelare il Consiglio di Stato non esamina i motivi di merito dell'appello, dichiarando impregiudicata la relativa valutazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare delle amministrazioni appellanti e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR. Ha ritenuto fondato il periculum in mora prospettato, ravvisando l'esigenza di assicurare, nelle more della definizione del giudizio di merito, il buon andamento dell'ufficio e la stabilità del relativo organico. La decisione è stata adottata senza pregiudicare l'esame del merito dell'appello. È stata fissata per il 4 giugno 2026 l'udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l'art. 98 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare proposta in appello per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, l'esecutività di una sentenza di primo grado può essere sospesa quando il periculum in mora risulti fondato e l'esecuzione nelle more del giudizio di merito possa pregiudicare il buon andamento dell'ufficio e la stabilità del relativo organico.
  • La sospensione cautelare della sentenza può essere disposta senza anticipare la decisione sui motivi di merito dell'appello, che restano impregiudicati e devono essere esaminati nella successiva fase di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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