Cassazione Penale, Sentenza n. 34567/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Enna che aveva annullato il sequestro preventivo (anche per equivalente) di euro 404.909,10 disposto a carico dell'indagata; il Procuratore europeo deduceva carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione perché il Tribunale avrebbe escluso l'elemento soggettivo del reato (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640-bis c.p.) pur riconoscendo che l'interessata aveva ottenuto contributi su terreni per i quali non aveva titoli validi a dimostrarne il possesso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivo non consentito: il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame su misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non per i vizi logici della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale, esaminando documentazione prodotta in sede di riesame (non nota al primo giudice), avesse fornito una motivazione congrua e sufficiente: pur essendo emersa l'assenza di titoli per alcuni fondi, il Tribunale ha ricostruito elementi fattuali (ereditarietà dell'azienda agricola dal coniuge deceduto, possesso protratto, domande di contributo corrette, testimonianze e trasferimento fatto valere come causa del possesso) che giustificavano l'esclusione del dolo e quindi l'annullamento del sequestro. Le doglianze del ricorrente erano riconducibili a contestazioni sulla valutazione della prova e sulla motivazione (vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), non ammissibili in questa sede.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Norma che punisce la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; nel caso valutata alla luce dell'elemento soggettivo (dolo) e dell'effettiva buona fede dell'indagata nel possesso e nella presentazione delle domande di contributo
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame è ammesso solo per violazione di legge; pertanto non è consentito impugnare in Cassazione vizi della motivazione se non quando costituiscano violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Riguarda i vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); la giurisprudenza applicata ne limita l'uso in ricorsi contro ordinanze di riesame, salvo che la motivazione sia talmente carente da configurare un vizio di legge (criterio Sez. U.)
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez.5, n. 35532/2010 Angelini; Sez. U. n. 25932/2008 Ivanov; Sez. U. n. 5876/2004 Bevilacqua
La giurisprudenza di legittimità chiarisce che i ricorsi contro ordinanze di riesame sono ammessi solo per violazione di legge e che vizi della motivazione sono sindacabili in Cassazione solo se l'apparato motivazionale è del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame relative a misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.): non è la sede per contestare valutazioni di fatto o normali criticità della motivazione
- Le censure sulla motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) sono inammissibili salvo che la motivazione stessa sia del tutto assente o talmente illogica da costituire un vizio di legge secondo i parametri della giurisprudenza di legittimità
- In procedimenti per presunte truffe su contributi pubblici, l'accertamento del dolo richiede un esame concreto degli elementi di buona fede (es. possesso protratto, successioni/trasferimenti de facto, testimonianze, correttezza delle domande): tali elementi, se emergono in sede di riesame, possono giustificare l'annullamento del sequestro
- Per il pubblico ministero: quando si intende impugnare un provvedimento di riesame in Cassazione è strategico inquadrare le doglianze come violazioni di norme di diritto o di procedimento, non come meri apprezzamenti critici della motivazione
- Per la difesa: produrre documentazione e mezzi probatori nuovi o non considerati dal primo giudice in sede di riesame può essere decisivo per dimostrare l'assenza del dolo e ottenere l'annullamento di misure reali
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