Cassazione Civile, Ordinanza n. 16911/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dalla notificazione a una società di una cartella di pagamento relativa a riprese IVA e IRES per l’anno d’imposta 2005. La contribuente impugnava la cartella deducendo, in sostanza, la mancanza di notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità della pretesa tributaria, nonché l’invalidità della notifica della cartella a mezzo PEC. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso, mentre la CTR, pur correggendo la decisione sul punto della procura alle liti, rigettava l’appello ritenendo che la cartella fosse sufficientemente motivata perché fondata in parte su un titolo giudiziale già noto al contribuente e in parte su un controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973; riteneva inoltre infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza e valida la notifica via PEC. In Cassazione la società proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 139 e 101 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta mancanza di notifica degli atti presupposti; con il secondo deduceva violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 20 e 71 d.lgs. 82/2005, sostenendo la nullità della notifica PEC della cartella e la motivazione meramente tautologica della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva espressamente affrontato la questione della motivazione della cartella e della conoscenza o agevole conoscibilità degli atti prodromici, escludendo quindi l’omissione di pronuncia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà denunciava un vizio di motivazione apparente; inoltre la censura difettava di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva trascritto né localizzato adeguatamente le allegazioni di merito con cui la nullità o inesistenza della notifica era stata dedotta nei precedenti gradi. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’ADER.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito affronta espressamente la questione dedotta, sia pure con argomentazione ritenuta non condivisibile dalla parte.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione perché la questione degli atti prodromici era stata esaminata.
art. 139 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla notificazione degli atti presupposti; la censura è respinta perché gli atti prodromici risultavano ritenuti noti o comunque conoscibili.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per contestare la validità della notifica della cartella a mezzo PEC; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.
art. 20 d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato quale norma sulla validità del documento informatico e delle comunicazioni telematiche, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 71 d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato dalla ricorrente nel contestare la notificazione telematica; il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La cartella può fondarsi anche su controlli automatizzati relativi a omessi versamenti, con esclusione della necessità di ulteriori atti prodromici da notificare in mancanza di specifiche contestazioni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve indicare e localizzare specificamente gli atti e i fatti processuali su cui si fonda; la mancata trascrizione/localizzazione delle difese di merito comporta inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria delle controricorrenti, senza rilievo decisorio autonomo.
art. 1 d.l. n. 193 del 2016
Disposizione che ha determinato l’automatico subentro di ADER nei rapporti giuridici attivi e passivi di Equitalia, anche processuali.
L. n. 225 del 2016
Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata per fondare la successione processuale di ADER.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito esamini la questione dedotta e la respinga espressamente, anche se con motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.
- In tema di motivazione della cartella di pagamento, la pregressa conoscenza o agevole conoscibilità degli atti prodromici da parte del contribuente può escludere la necessità di una autonoma e ulteriore allegazione degli stessi nella cartella.
- La cartella fondata, in parte, su un controllo automatizzato per omesso versamento e, in parte, su un precedente titolo giudiziale noto al contribuente non è di per sé carente di motivazione per omessa notifica degli atti presupposti.
- La censura che, formalmente proposta come violazione di legge, investa in realtà la sufficienza della motivazione deve rispettare i requisiti di specificità del ricorso per cassazione; in mancanza di trascrizione e localizzazione degli atti rilevanti è inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile indicare in modo preciso dove e come la questione sia stata introdotta nei precedenti gradi di merito, pena l’inammissibilità per difetto di specificità.
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