Sentenza n. 186/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento n. 0007809/2025 del 6 novembre 2025, notificato in data 13 novembre 2025, con cui, secondo parte ricorrente, il Comune di Colonnella ha disposto la demolizione di opere edilizie realizzate sull’immobile sito in Colonnella (TE), in Via degli Ulivi, n° 43, foglio 23, particella 163.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di avvio del procedimento amministrativo di accertamento della sussistenza di opere edilizie abusive, erroneamente qualificato dai ricorrenti come ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari dell'immobile hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota comunale del 6 novembre 2025, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Nel ricorso l'atto era stato qualificato come provvedimento di demolizione relativo a un muro di cinta realizzato senza titolo edilizio. Nel corso del giudizio, a seguito di un'ordinanza istruttoria, il Comune ha chiarito che la nota impugnata costituiva soltanto comunicazione di avvio del procedimento di accertamento della sussistenza di opere abusive. Il giudice ha rilevato che tale natura risultava già espressamente dal contenuto dell'atto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. La nota impugnata non era un'ordinanza di demolizione, ma un mero atto endoprocedimentale di avvio dell'accertamento amministrativo, privo di autonoma lesività. In assenza di un provvedimento conclusivo lesivo, non sussisteva un interesse concreto e attuale all'impugnazione. La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
artt. 73, comma 3, e 60 CPA
Il Collegio ha dato alle parti avviso del profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio e della possibile definizione con sentenza semplificata.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo, in quanto atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, non è immediatamente impugnabile in assenza di effetti pregiudizievoli attuali e concreti.
- L'impugnazione di un atto deve essere diretta contro la sua effettiva natura e portata lesiva: la qualificazione erronea dell'atto come provvedimento finale non consente di radicare un interesse attuale al ricorso.
- L'interesse a ricorrere manca quando l'atto impugnato si limita ad avviare un procedimento di accertamento e non contiene ancora una determinazione finale sull'abuso o una misura sanzionatoria, come l'ordine di demolizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →