Cassazione Civile, Ordinanza n. 20608/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato senza rinvio il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio e ha dichiarato irripetibili le spese, ritenendo che nessuna delle parti intimate avesse dato causa al vizio del provvedimento impugnato.
Esito
Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)
La controversia
Nel corso di un giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Roma era stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Dopo il deposito della relazione peritale, il consulente aveva reiterato la domanda di liquidazione del compenso, ma il giudice di merito non aveva provveduto prima della definizione della causa con sentenza. Solo successivamente al deposito della sentenza conclusiva il Tribunale aveva emesso un decreto di liquidazione, riducendo il compenso richiesto e applicando il criterio di liquidazione a tempo invece di quello ordinario a percentuale. Il consulente ha proposto ricorso straordinario per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 91 c.p.c., nonché nullità del provvedimento, sostenendo che, dopo la sentenza che definisce il giudizio e regola le spese, il giudice è privo di potestas iudicandi per liquidare il compenso del CTU; il decreto sarebbe quindi abnorme e lesivo di diritti soggettivi. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che il provvedimento tardivo è emesso in carenza di potere e che avverso di esso è ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., non l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 111, settimo comma, Cost.
Consente il ricorso straordinario per cassazione avverso un provvedimento emesso in carenza di potere e idoneo a incidere definitivamente su posizioni di diritto soggettivo.
d.P.R. n. 115/2002
È richiamato in relazione alla disciplina della liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio e all'inammissibilità, nel caso concreto, dell'opposizione ex art. 170 per impugnare un decreto emesso dopo la definizione del giudizio.
art. 91 c.p.c.
È evocato nel motivo di ricorso in relazione alla regolazione delle spese processuali nella sentenza conclusiva del giudizio, dopo la quale il giudice non può più liquidare il compenso del CTU.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso, fondato su violazione di legge e nullità del provvedimento.
art. 100 c.p.c.
Viene riconosciuto l'interesse ad agire del consulente, poiché la liquidazione effettuata era inferiore a quella richiesta e ritenuta spettante.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude che sia questo il rimedio esperibile contro un decreto di liquidazione emesso quando il giudice ha già esaurito il proprio potere decisorio.
art. 327 c.p.c.
Indica il termine entro cui deve essere proposto il ricorso straordinario avverso il decreto abnorme.
art. 633, n. 3, c.p.c.
È indicato come possibile tutela alternativa del consulente per ottenere il compenso mediante decreto ingiuntivo.
art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c.
È la base della cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, essendo inutile il rinvio dopo l'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudizio di merito è già definito con sentenza e il giudice ha regolato le spese processuali, egli non conserva il potere di provvedere successivamente alla liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio.
- Il decreto di liquidazione del compenso del CTU emesso dopo la definizione del processo è affetto da carenza di potere e va qualificato come provvedimento abnorme, idoneo a ledere in via definitiva posizioni di diritto soggettivo.
- Avverso il decreto di liquidazione tardivamente emesso non è proponibile l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., nei limiti di tempestività previsti dall'art. 327 c.p.c.
- La tutela del consulente tecnico d'ufficio al pagamento del compenso non resta compressa dalla declaratoria di abnormità del decreto, poiché resta ferma la possibilità di azionare il credito nelle forme ordinarie, incluso il decreto ingiuntivo.
- L'interesse ad agire del consulente sussiste anche quando la liquidazione impugnata sia solo parzialmente inferiore rispetto a quella richiesta, essendo sufficiente la dedotta lesione patrimoniale concreta.
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