Ordinanza n. 19/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Locri - Sezione Lavoro n. 814/2023, pubblicata in data 22/9/2023 a definizione del procedimento n. 2034/22 R.G.A.C.L. e notificata in data 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri - Sezione Lavoro n. 814/2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Locri - Sezione Lavoro n. 814/2023, pubblicata il 22 settembre 2023 e notificata all'amministrazione intimata il 13 dicembre 2023. Il TAR ha rilevato che non era stata depositata la prova idonea dell'avvenuta notificazione del titolo esecutivo all'INPS ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. In atti risultava soltanto un file PDF relativo alla notifica, senza la ricevuta di avvenuta consegna PEC comprensiva del documento allegato. Tale produzione non consentiva di verificare il contenuto effettivo del messaggio PEC inviato all'amministrazione, né la corrispondenza tra i documenti notificati e quelli depositati nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né in rito né nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio, ponendo a carico del ricorrente il deposito, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, della ricevuta di avvenuta consegna PEC, comprensiva del documento allegato, relativa alla notificazione del titolo esecutivo effettuata il 13 dicembre 2023. La documentazione dovrà essere depositata nel formato e secondo le modalità previste dalla disciplina del processo amministrativo telematico, tra cui il formato .eml, così da consentire la verifica della regolarità della notificazione. Il Collegio ha espressamente riservato ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 15 aprile 2026. L'INPS non si è costituito.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La prova della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione intimata deve essere prodotta in modo idoneo a consentire la verifica della regolarità della notificazione nel giudizio di ottemperanza.
Disciplina del processo amministrativo telematico
La documentazione informatica relativa alla notificazione PEC deve essere depositata nei formati e secondo le modalità tecniche previste dal PAT, inclusi, quando necessari alla verifica, i file originali come il formato .eml.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la legge richiede la previa notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, il ricorrente deve fornire una prova della notificazione che consenta al giudice di verificare sia il contenuto effettivamente trasmesso sia la corrispondenza tra gli allegati notificati e quelli prodotti in giudizio.
- La mera produzione di una scansione o di un file PDF non è sufficiente, se non permette di accertare il contenuto del messaggio PEC e degli allegati; occorre depositare la ricevuta di avvenuta consegna comprensiva dell'allegato e, ove necessario, il file nel formato originario previsto dalla disciplina del processo amministrativo telematico.
- Quando la documentazione sulla notificazione del titolo esecutivo è insufficiente, il giudice può disporre un incombente istruttorio con termine perentorio, riservando ogni successiva valutazione sulle questioni di rito e di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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