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Sentenza

Sentenza del 20/03/2019 n. 7794 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Deleghe al direttore generale della società concessionaria della riscossione - Compimento degli atti presupposti - Inclusione - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento TIA relativi alle annualità 2001-2013, contestandone, tra l’altro, la validità perché sottoscritti dal direttore generale della concessionaria, ritenuto delegato soltanto alla riscossione e non anche all’emissione degli avvisi di accertamento. Erano inoltre state dedotte ulteriori censure relative all’applicazione retroattiva del regolamento comunale, alla legittimità della deliberazione comunale, alla classificazione dell’attività, alla motivazione degli atti, ai coefficienti applicati e all’IVA sulla TIA. La CTR aveva accolto il ricorso limitatamente al difetto di potere di firma, ritenendo assorbite le altre questioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della concessionaria e cassato la sentenza della CTR Toscana, rinviando la causa ad altra sezione della medesima Commissione affinché esaminasse le ulteriori contestazioni della contribuente. La Corte ha stabilito che le deleghe attribuite al direttore generale per la riscossione, l’emissione delle fatture e la definizione delle controversie in sede di accertamento con adesione comprendono anche gli atti necessari e propedeutici, tra cui l’emissione degli avvisi di accertamento. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente sulla debenza della TIA o sulle altre censure, ma ha escluso il solo vizio relativo alla sottoscrizione degli avvisi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5, lett. b)

    Attribuisce al direttore la delega del potere di accertare, liquidare e riscuotere i tributi.

    La disposizione è stata richiamata per sostenere la possibilità di delegare alla società concessionaria i poteri relativi alla gestione e alla riscossione del tributo.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1

    Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

    La concessionaria ne aveva denunciato la violazione in relazione all’ampiezza dei poteri delegati per l’accertamento e la riscossione della TIA.

  • Codice civile, art. 1382

    È stato richiamato in relazione all’interpretazione delle clausole statutarie e dell’estensione dei poteri conferiti al direttore generale.

  • Codice civile, art. 1387

    Rileva in materia di rappresentanza e conferimento dei relativi poteri; la Corte ha escluso la necessità di un’elencazione analitica di ogni singolo atto quando questo sia necessario per esercitare le funzioni delegate.

  • Codice civile, art. 2396

    È stato richiamato con riferimento ai poteri degli organi societari e alla possibilità di ricavare l’estensione della delega dalla natura delle funzioni attribuite.

  • Statuto della società concessionaria, punto 3

    Il direttore generale può riscuotere crediti, emettere e accettare fatture, note di addebito e accredito, concedere dilazioni ed eseguire, nell’ambito della TIA, tutti gli atti relativi all’emissione e alla riscossione delle fatture, nonché definire le controversie in sede di accertamento con adesione.

    La Corte ha interpretato tali poteri come comprensivi degli atti necessari alla quantificazione dell’imponibile e quindi anche dell’emissione degli avvisi di accertamento. Il potere di definire o annullare un atto in sede di adesione sarebbe logicamente incompatibile con l’inesistenza del potere di emetterlo.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Richiamato esclusivamente perché la concessionaria aveva depositato una memoria illustrativa.

Massime di principio

  • Quando una delega attribuisce a un soggetto il potere di compiere una determinata attività, essa comprende normalmente anche gli atti materiali e giuridici necessari o propedeutici al suo esercizio, salvo una chiara limitazione statutaria o negoziale.
  • Nel settore dei tributi locali, una delega alla gestione della fatturazione e della riscossione può includere il potere di determinare l’imponibile ed emettere gli atti di accertamento, anche se questi ultimi non sono elencati espressamente, purché tale potere sia coerente con le funzioni complessivamente attribuite.
  • La possibilità di definire una controversia in accertamento con adesione o di annullare un atto impositivo costituisce un elemento logico a favore della sussistenza del potere di emettere quell’atto.
  • Per verificare la validità della sottoscrizione di un avviso occorre esaminare concretamente lo statuto, la procura o l’atto di delega e la natura complessiva delle funzioni conferite, non limitandosi alla ricerca di una formula testuale identica a quella dell’atto impugnato.
  • La decisione non determina automaticamente la legittimità sostanziale del tributo: una volta superata la questione della delega e della firma, devono essere esaminate le altre contestazioni relative a regolamento, motivazione, classificazione, coefficienti, annualità e applicazione dell’IVA.

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