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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23199/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di accertamento impugnati in sede tributaria e riuniti; nel giudizio di merito la Corte di giustizia tributaria aveva disposto e poi confermato la sospensione del processo, ritenendo pregiudiziale un procedimento penale pendente per contrabbando aggravato. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione, deducendo violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 74/2000 e dell’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, oltre agli artt. 1, comma 2, del medesimo decreto, 42, 47 e 295 c.p.c., sostenendo che il processo tributario non può essere sospeso per la mera pendenza del procedimento penale e che non ricorrono i presupposti della sospensione necessaria. I controricorrenti hanno resistito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione e ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che la pendenza del procedimento penale, anche se relativo ai medesimi fatti rilevanti per l’accertamento fiscale, non integra un caso di sospensione necessaria del processo tributario né ai sensi dell’art. 295 c.p.c. né ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, poiché il giudice tributario deve decidere la controversia risolvendo incidentalmente le questioni eventualmente pregiudiziali. Di conseguenza ha cassato il provvedimento di convalida della sospensione e ha rimesso la causa al giudice tributario per la prosecuzione del processo; le spese sono state rimesse al merito.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. n. 74/2000

    il processo tributario e il procedimento amministrativo di accertamento non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale; la nuova previsione sull’utilizzabilità nel penale degli esiti irrevocabili del giudizio tributario non incide sul divieto di sospensione del processo tributario per la mera pendenza del penale

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    la sospensione del processo tributario è ammessa solo nei casi tassativamente previsti; la pendenza di un procedimento penale non rientra tra essi

  • art. 295 c.p.c.

    non è applicabile per sospendere il giudizio tributario quando il procedimento penale non costituisce un accertamento preliminare necessario

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    consente il richiamo al codice di procedura civile nei limiti compatibili, rendendo proponibile il regolamento di competenza contro la sospensione

  • art. 42 c.p.c.

    fondamento dell’impugnazione con regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per la memoria difensiva dei controricorrenti

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    la limitazione ai regolamenti di competenza riguarda le questioni di competenza del giudice tributario e non esclude il regolamento avverso la sospensione del processo

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro a tutela del diritto di difesa e dell’accesso al giudice

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della necessità di una lettura non eccessivamente restrittiva delle preclusioni processuali

  • art. 6 CEDU

    richiamato in funzione di garanzia del giusto processo

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sospensione del giudizio è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; la mera pendenza di un procedimento penale sui medesimi fatti non consente, di regola, la sospensione né automatica né discrezionale.
  • La pregiudizialità penale non opera in via generale nel processo tributario, perché il giudice tributario deve decidere la controversia anche quando debba affrontare questioni pregiudiziali, risolvendole incidentalmente.
  • L’art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità necessaria: non basta che il giudizio penale abbia ad oggetto fatti rilevanti anche per l’accertamento fiscale, se la definizione penale non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione tributaria.
  • Il regolamento di competenza è esperibile contro i provvedimenti di sospensione del processo tributario ex art. 295 c.p.c., nonostante il divieto generale di regolamenti di competenza in materia di competenza tributaria.
  • La disciplina dei rapporti tra processo penale e tributario è ispirata all’autonomia dei due procedimenti e alla differenza dei rispettivi sistemi probatori, salvo le specifiche deroghe previste dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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