Cassazione Civile, Ordinanza n. 23199/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento impugnati in sede tributaria e riuniti; nel giudizio di merito la Corte di giustizia tributaria aveva disposto e poi confermato la sospensione del processo, ritenendo pregiudiziale un procedimento penale pendente per contrabbando aggravato. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione, deducendo violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 74/2000 e dell’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, oltre agli artt. 1, comma 2, del medesimo decreto, 42, 47 e 295 c.p.c., sostenendo che il processo tributario non può essere sospeso per la mera pendenza del procedimento penale e che non ricorrono i presupposti della sospensione necessaria. I controricorrenti hanno resistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione e ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che la pendenza del procedimento penale, anche se relativo ai medesimi fatti rilevanti per l’accertamento fiscale, non integra un caso di sospensione necessaria del processo tributario né ai sensi dell’art. 295 c.p.c. né ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, poiché il giudice tributario deve decidere la controversia risolvendo incidentalmente le questioni eventualmente pregiudiziali. Di conseguenza ha cassato il provvedimento di convalida della sospensione e ha rimesso la causa al giudice tributario per la prosecuzione del processo; le spese sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. n. 74/2000
il processo tributario e il procedimento amministrativo di accertamento non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale; la nuova previsione sull’utilizzabilità nel penale degli esiti irrevocabili del giudizio tributario non incide sul divieto di sospensione del processo tributario per la mera pendenza del penale
art. 39 d.lgs. n. 546/1992
la sospensione del processo tributario è ammessa solo nei casi tassativamente previsti; la pendenza di un procedimento penale non rientra tra essi
art. 295 c.p.c.
non è applicabile per sospendere il giudizio tributario quando il procedimento penale non costituisce un accertamento preliminare necessario
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
consente il richiamo al codice di procedura civile nei limiti compatibili, rendendo proponibile il regolamento di competenza contro la sospensione
art. 42 c.p.c.
fondamento dell’impugnazione con regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione
art. 47 c.p.c.
richiamato per la memoria difensiva dei controricorrenti
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
la limitazione ai regolamenti di competenza riguarda le questioni di competenza del giudice tributario e non esclude il regolamento avverso la sospensione del processo
art. 24 Cost.
richiamato come parametro a tutela del diritto di difesa e dell’accesso al giudice
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della necessità di una lettura non eccessivamente restrittiva delle preclusioni processuali
art. 6 CEDU
richiamato in funzione di garanzia del giusto processo
Massime di principio
- Nel processo tributario la sospensione del giudizio è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; la mera pendenza di un procedimento penale sui medesimi fatti non consente, di regola, la sospensione né automatica né discrezionale.
- La pregiudizialità penale non opera in via generale nel processo tributario, perché il giudice tributario deve decidere la controversia anche quando debba affrontare questioni pregiudiziali, risolvendole incidentalmente.
- L’art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità necessaria: non basta che il giudizio penale abbia ad oggetto fatti rilevanti anche per l’accertamento fiscale, se la definizione penale non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione tributaria.
- Il regolamento di competenza è esperibile contro i provvedimenti di sospensione del processo tributario ex art. 295 c.p.c., nonostante il divieto generale di regolamenti di competenza in materia di competenza tributaria.
- La disciplina dei rapporti tra processo penale e tributario è ispirata all’autonomia dei due procedimenti e alla differenza dei rispettivi sistemi probatori, salvo le specifiche deroghe previste dal legislatore.
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