Cassazione Civile, Sentenza n. 13079/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamento tributario per gli anni 2004-2006 (Iva, Ires, Irap) relativo a operazioni ritenute inesistenti, omessa fatturazione di maggiori corrispettivi e omissione dell'effettuazione e del versamento delle ritenute d'acconto sugli interessi relativi a finanziamenti soci ritenuti fruttiferi. La società contestava la regolarità delle operazioni, l'esaustività delle somme e dichiarava di non aver corrisposto interessi ai soci.
La decisione
La CTP di Novara aveva accolto il ricorso solo riguardo alle operazioni ritenute inesistenti e respinto le censure sulle maggiori somme non fatturate e sulle ritenute. La CTR ha confermato il rigetto dell'appello su questi punti. La Corte di Cassazione ha esaminato tre motivi di ricorso: ha dichiarato inammissibili o infondati i primi due (motivi relativi alla motivazione sull'omessa fatturazione e alla legittimità della pretesa sulle ritenute sugli interessi), confermando l'orientamento secondo cui la ritenuta è dovuta anche quando l'interesse è presunto e gravando sulla parte l'onere di provare la gratuità del finanziamento. Tuttavia il terzo motivo, relativo alla carente motivazione sulle sanzioni, è stato ritenuto fondato: la CTR si è limitata ad affermare che "le sanzioni sono rilevate correttamente" senza adeguata motivazione. Per questo la Corte ha cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e ha rinviato la causa alla CTR competente in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure per vizio di motivazione ratione temporis ai sensi di questa norma, applicabile alla sentenza del 2013
art. 23, comma 8-bis, l. n. 176 del 2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla fissazione dell'udienza pubblica di trattazione
Richiama il carattere normalmente oneroso del mutuo; da ciò discende la presunzione che i finanziamenti soci siano fruttiferi salvo prova contraria
art. 45 TUIR (d.P.R. n. 917/1986)
Il comma 2 contiene la presunzione che rende dovuti gli interessi sui finanziamenti soci; la Corte ha applicato questa presunzione per ritenere dovuta la ritenuta anche se l'interesse non è stato effettivamente corrisposto
Richiamato nella censura della contribuente ma la Corte non ha ritenuto viziata la valutazione della CTR sull'applicazione degli articoli del TUIR in materia di utili e finanziamenti
La Corte ha spiegato che l'art. 47 attiene alla tassazione di utili formalmente distribuiti e non è applicabile a utili 'in nero' o somme extracontabili; perciò non si configura l'obbligo di mitigare una presunta doppia imposizione quando i proventi non risultano in contabilità
Richiamato tra le norme contestate dalla ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto che la CTR abbia errato nella sua applicazione nel caso concreto
Citato dalla ricorrente tra le norme cui sarebbe stata data interpretazione errata; la Corte non ha però accolto la censura su questo punto
art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973
Indica l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi: la Corte conferma che l'obbligo sussiste anche quando la corresponsione degli interessi è solo presunta
art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nella motivazione della ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto che la CTR abbia errato nell'aver escluso effetti attenuanti o diversi per la tassazione nel caso concreto
Massime di principio
- Quando una società riceve finanziamenti dai soci, la legge presumibilmente li considera onerosi; pertanto l'obbligo di effettuare ritenute sugli interessi sussiste anche se gli interessi non sono stati effettivamente corrisposti, salvo che il contribuente provi la gratuità del finanziamento
- La prova della gratuità del finanziamento grava sul contribuente che vuol sottrarsi all'applicazione della presunzione di cui all'art. 45 TUIR
- Se le somme contestate non risultano in contabilità (utili 'in nero' o corrispettivi non fatturati), non si applicano automaticamente le regole che mitigano la doppia imposizione previste per utili formalmente distribuiti
- Le decisioni di merito devono motivare specificamente anche la quantificazione e l'irrogazione delle sanzioni: una motivazione meramente assertiva o apodittica sulle sanzioni è causa di cassazione e rinvio
- Alcune censure di motivazione possono essere dichiarate inammissibili per ragioni temporali o di forma (art. 360 c.p.c. e requisiti di specificità del ricorso per cassazione), quindi è importante formulare i motivi con la specificità richiesta
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