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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13079/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Accertamento tributario per gli anni 2004-2006 (Iva, Ires, Irap) relativo a operazioni ritenute inesistenti, omessa fatturazione di maggiori corrispettivi e omissione dell'effettuazione e del versamento delle ritenute d'acconto sugli interessi relativi a finanziamenti soci ritenuti fruttiferi. La società contestava la regolarità delle operazioni, l'esaustività delle somme e dichiarava di non aver corrisposto interessi ai soci.

La decisione

La CTP di Novara aveva accolto il ricorso solo riguardo alle operazioni ritenute inesistenti e respinto le censure sulle maggiori somme non fatturate e sulle ritenute. La CTR ha confermato il rigetto dell'appello su questi punti. La Corte di Cassazione ha esaminato tre motivi di ricorso: ha dichiarato inammissibili o infondati i primi due (motivi relativi alla motivazione sull'omessa fatturazione e alla legittimità della pretesa sulle ritenute sugli interessi), confermando l'orientamento secondo cui la ritenuta è dovuta anche quando l'interesse è presunto e gravando sulla parte l'onere di provare la gratuità del finanziamento. Tuttavia il terzo motivo, relativo alla carente motivazione sulle sanzioni, è stato ritenuto fondato: la CTR si è limitata ad affermare che "le sanzioni sono rilevate correttamente" senza adeguata motivazione. Per questo la Corte ha cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e ha rinviato la causa alla CTR competente in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure per vizio di motivazione ratione temporis ai sensi di questa norma, applicabile alla sentenza del 2013

  • art. 23, comma 8-bis, l. n. 176 del 2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alla fissazione dell'udienza pubblica di trattazione

  • art. 1815 c.c.

    Richiama il carattere normalmente oneroso del mutuo; da ciò discende la presunzione che i finanziamenti soci siano fruttiferi salvo prova contraria

  • art. 45 TUIR (d.P.R. n. 917/1986)

    Il comma 2 contiene la presunzione che rende dovuti gli interessi sui finanziamenti soci; la Corte ha applicato questa presunzione per ritenere dovuta la ritenuta anche se l'interesse non è stato effettivamente corrisposto

  • art. 46 TUIR

    Richiamato nella censura della contribuente ma la Corte non ha ritenuto viziata la valutazione della CTR sull'applicazione degli articoli del TUIR in materia di utili e finanziamenti

  • art. 47 TUIR

    La Corte ha spiegato che l'art. 47 attiene alla tassazione di utili formalmente distribuiti e non è applicabile a utili 'in nero' o somme extracontabili; perciò non si configura l'obbligo di mitigare una presunta doppia imposizione quando i proventi non risultano in contabilità

  • art. 49 TUIR

    Richiamato tra le norme contestate dalla ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto che la CTR abbia errato nella sua applicazione nel caso concreto

  • art. 163 TUIR

    Citato dalla ricorrente tra le norme cui sarebbe stata data interpretazione errata; la Corte non ha però accolto la censura su questo punto

  • art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973

    Indica l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi: la Corte conferma che l'obbligo sussiste anche quando la corresponsione degli interessi è solo presunta

  • art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nella motivazione della ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto che la CTR abbia errato nell'aver escluso effetti attenuanti o diversi per la tassazione nel caso concreto

Massime di principio

  • Quando una società riceve finanziamenti dai soci, la legge presumibilmente li considera onerosi; pertanto l'obbligo di effettuare ritenute sugli interessi sussiste anche se gli interessi non sono stati effettivamente corrisposti, salvo che il contribuente provi la gratuità del finanziamento
  • La prova della gratuità del finanziamento grava sul contribuente che vuol sottrarsi all'applicazione della presunzione di cui all'art. 45 TUIR
  • Se le somme contestate non risultano in contabilità (utili 'in nero' o corrispettivi non fatturati), non si applicano automaticamente le regole che mitigano la doppia imposizione previste per utili formalmente distribuiti
  • Le decisioni di merito devono motivare specificamente anche la quantificazione e l'irrogazione delle sanzioni: una motivazione meramente assertiva o apodittica sulle sanzioni è causa di cassazione e rinvio
  • Alcune censure di motivazione possono essere dichiarate inammissibili per ragioni temporali o di forma (art. 360 c.p.c. e requisiti di specificità del ricorso per cassazione), quindi è importante formulare i motivi con la specificità richiesta

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