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Ordinanza

Ordinanza n. 232/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 30 marzo 2026, con cui gli è stato vietato di detenere qualsivoglia tipo di arma, munizione e materia esplodente, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento richiamava anche una nota della Stazione Carabinieri di Nuvolento. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorrente, circa quarant’anni prima, aveva omesso di comunicare all’autorità competente la detenzione di un fucile ereditato dal padre, deceduto nel 1987, e aveva informato l’autorità soltanto recentemente. Tale omissione era stata valutata dall’Amministrazione come negligenza sufficiente a giustificare il divieto. Nella fase cautelare il ricorrente ha contestato, in sostanza, la legittimità e la proporzionalità della misura prefettizia.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo sussistenti, allo stato degli atti e ai fini della fase cautelare, elementi sufficienti a giustificare il provvedimento. In particolare, l’omessa comunicazione della detenzione dell’arma per circa quarant’anni, seguita da una comunicazione soltanto recente, è stata considerata una condotta negligente rilevante. Il giudice ha ritenuto che l’interesse pubblico alla costante individuazione dell’attuale detentore di ciascuna arma da fuoco giustifichi il divieto e che la decisione amministrativa non appaia irragionevole né sproporzionata. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l’ha rigettata sulla base della prevalenza, allo stato, dell’interesse pubblico e dell’assenza di manifesta irragionevolezza o sproporzione della misura.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere ritenuto giustificato dall’interesse pubblico alla costante individuazione dell’attuale detentore di ciascuna arma da fuoco.
  • L’omessa comunicazione all’autorità competente della detenzione di un’arma, anche se risalente nel tempo, può costituire una condotta negligente valutabile ai fini dell’adozione di un divieto prefettizio di detenzione di armi, quando la comunicazione intervenga soltanto successivamente.
  • Nella fase cautelare, la misura prefettizia non appare irragionevole o sproporzionata quando sia collegata a una significativa omissione informativa riguardante la detenzione di un’arma e sia sorretta dall’esigenza di assicurare la conoscibilità dell’attuale detentore.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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