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Legge

L.R. Emilia-Romagna 1/2011

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 1/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Emilia-Romagna disciplina, per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, l’obbligo di presentare il DURC o documentazione equivalente per rilascio, reintestazione e controlli annuali delle autorizzazioni, con sospensione o revoca in caso di mancata regolarizzazione. Prevede esenzioni, documenti sostitutivi, rilevanza della rateizzazione del debito e una futura esonero telematico regionale, da adottarsi entro un anno dalla piena operatività del sistema.

Obbligo di presentazione del DURC per il commercio su aree pubbliche

Obbligo di DURC per il commercio su aree pubbliche

La legge disciplina, in Emilia-Romagna, le condizioni contributive richieste agli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ai fini del rilascio e del mantenimento delle autorizzazioni. La disciplina si coordina con la normativa statale sul DURC e con le regole regionali sul commercio ambulante.

Ambito di applicazione e finalità

La legge si applica all’attività di commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e mira a subordinare l’abilitazione all’esercizio dell’attività alla regolarità contributiva dell’impresa. Il testo precisa che l’obbligo vale anche per le autorizzazioni già rilasciate o reintestate prima dell’entrata in vigore della legge.

Rilascio, reintestazione e controlli annuali

Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni sono subordinati alla presentazione del DURC. Dopo il rilascio o la reintestazione, il Comune verifica la permanenza del documento entro il 31 gennaio di ogni anno successivo, anche con il supporto delle associazioni regionali più rappresentative degli operatori su aree pubbliche.

Sono inoltre previsti obblighi specifici nei seguenti casi:

  • le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data del rilascio o della reintestazione, oppure per le quali non sia ancora scaduto il termine del primo versamento contributivo, devono presentare il DURC entro 180 giorni dall’iscrizione al Registro;
  • la reintestazione per trasferimento dell’azienda o della gestione richiede il DURC sia del cedente sia del cessionario;
  • la partecipazione a fiere e mercati in Emilia-Romagna da parte di soggetti abilitati in altre Regioni richiede il DURC o la documentazione sostitutiva, se tale documento non è richiesto nella Regione che ha rilasciato il titolo abilitativo.

Documentazione sostitutiva e casi particolari

La legge ammette forme alternative al DURC nei casi previsti:

  • se il richiedente non è soggetto all’iscrizione INAIL, è sufficiente il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS;
  • le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente rilasciata nello Stato membro d’origine;
  • le imprese possono assolvere agli adempimenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla regolarità contributiva INPS e INAIL, con obbligo per il Comune di effettuare controlli periodici sulla veridicità.

Rateizzazione del debito contributivo e validità del documento

L’autorizzazione deve essere rilasciata anche ai soggetti che abbiano ottenuto da INPS e INAIL la rateizzazione del debito contributivo. Ai fini della legge, il DURC e il certificato di regolarità contributiva hanno la validità prevista dalla normativa richiamata, fino all’entrata in vigore di diversa disposizione statale.

Sanzioni, sospensione e revoca

In caso di mancata presentazione della documentazione nei termini previsti, la legge distingue tra sospensione e revoca:

  • per la mancata presentazione nel controllo annuale, l’autorizzazione è sospesa per sei mesi;
  • per la mancata presentazione nei casi di imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese, l’autorizzazione è revocata;
  • se, durante la sospensione, l’interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva, la sospensione è revocata, comunque non prima di un mese dall’inizio della sanzione, con verifica comunale della veridicità;
  • decorso il periodo di sospensione senza regolarizzazione, l’autorizzazione è revocata.

Le assenze maturate durante la sospensione non si computano ai fini della revoca prevista dalla legge regionale n. 12 del 1999. In caso di documentazione sostitutiva non veritiera, il dichiarante decade dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione mendace, ferme restando le conseguenze previste dalla normativa statale. I titoli sospesi o revocati devono essere ritirati e trasmessi al Comune competente; in caso di sospensione, sono riconsegnati quando cessano le cause della misura.

Acquisizione telematica del DURC e futuro esonero

La Regione promuove forme di raccordo con amministrazioni statali, autonomie locali, soggetti pubblici e privati e associazioni di operatori per consentire l’acquisizione telematica del DURC da parte delle amministrazioni locali, in linea con la disciplina sull’amministrazione digitale.

Entro un anno dalla piena operatività di tale sistema, la Regione, d’intesa con i Comuni, deve adottare un proprio atto per regolamentare ed esonerare gli operatori del commercio su aree pubbliche dalla presentazione del DURC ai fini delle autorizzazioni previste dalla legge.

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