L.R. Emilia-Romagna 13/2010
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna 23 dicembre 2010, n. 13 modifica la disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali e abroga, dal 1° gennaio 2013, l'assegno vitalizio regionale. Restano salvi i diritti maturati per i consiglieri in carica o cessati entro il 1° gennaio 2013. L'atto è entrato in vigore il 1° gennaio 2011.
Modifiche al trattamento indennitario dei consiglieri regionali e abolizione dell'assegno vitalizio
Modifiche al trattamento economico dei consiglieri regionali e abolizione dell’assegno vitalizio
La legge regionale dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 2010, n. 13 interviene sulla disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri regionali contenuta nella legge regionale 14 aprile 1995, n. 42. Il provvedimento introduce misure di contenimento della spesa e, soprattutto, elimina l’istituto dell’assegno vitalizio regionale con effetti differiti e con una disciplina transitoria per le posizioni già maturate.
Ambito e disciplina risultante
La legge è limitata alla Regione Emilia-Romagna e opera come modifica della normativa regionale previgente sul trattamento economico degli eletti al Consiglio regionale. Nel testo consolidato fornito risultano abrogate le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché specifiche parti ulteriori della legge regionale n. 42 del 1995 richiamate dalla legge del 2010.
Assegno vitalizio regionale
L’intervento centrale è l’abrogazione dell’istituto dell’assegno vitalizio regionale.
- L’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2013.
- Da tale data l’istituto non è più riconosciuto per il futuro nell’ordinamento regionale.
- Per i consiglieri regionali in carica al 1° gennaio 2013, oppure cessati dal mandato entro il 1° gennaio 2013, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegno vitalizio.
- Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o nelle legislature successive, il nuovo mandato non produce ulteriori effetti giuridici o economici rispetto a quanto già maturato ai fini dell’assegno vitalizio.
Abrogazioni puntuali della legge previgente
La legge dispone anche l’abrogazione di singole previsioni della legge regionale n. 42 del 1995:
- il comma 4 dell’articolo 5;
- il comma 3 dell’articolo 10.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2011. Tuttavia, la soppressione dell’assegno vitalizio produce effetti solo dal 1° gennaio 2013, mentre fino a quella data restano ferme le regole regionali allora vigenti per i soggetti già interessati. Di conseguenza, l’atto ha oggi rilevanza essenzialmente storica e transitoria, essendo riferito a un regime ormai superato.
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