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Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 1/2010

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 1/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina iscrizione, cancellazione e gestione dell’elenco regionale del volontariato di protezione civile, l’impiego dei volontari nelle emergenze, i benefici economici e lavorativi, i contributi e il funzionamento del Comitato regionale di coordinamento. Prevede norme transitorie fino alla formazione dell’elenco regionale e alla nomina del nuovo Comitato.

Regolamento sul volontariato di protezione civile in Emilia-Romagna

Regolamento sul volontariato di protezione civile in Emilia-Romagna

Il regolamento attua la legge regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, disciplinando il volontariato di protezione civile nel territorio regionale. Definisce l’organizzazione del settore, l’iscrizione all’elenco regionale, le modalità di attivazione, i benefici per i volontari, i contributi alle organizzazioni e il funzionamento del Comitato regionale di coordinamento.

Finalità e ambito della disciplina

La Regione riconosce il ruolo del volontariato organizzato all’interno del sistema regionale di protezione civile e ne promuove l’autogoverno. Il regolamento si applica alle organizzazioni operanti in Emilia-Romagna e disciplina:

  • iscrizione, diniego e cancellazione dall’elenco regionale;
  • impiego e intervento nelle attività di protezione civile;
  • contributi e rimborsi spese;
  • rimborsi per mancato guadagno dei lavoratori autonomi e per gli emolumenti dei dipendenti;
  • eventuali misure assicurative;
  • composizione e funzionamento del Comitato regionale di coordinamento.

Definizione di organizzazione di volontariato di protezione civile

È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali, che si avvale prevalentemente di prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. Tali soggetti concorrono, insieme alle componenti istituzionali e alle strutture operative previste dalla normativa statale e regionale, alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di eventi calamitosi.

Articolazione del volontariato per livello territoriale

Il volontariato opera su tre livelli:

  • comunale: gruppi comunali, associazioni locali e articolazioni locali di associazioni regionali o nazionali;
  • provinciale: associazioni operanti nel territorio provinciale e sezioni o raggruppamenti di associazioni regionali e nazionali;
  • regionale: associazioni regionali e sezioni o raggruppamenti di associazioni nazionali.

I soggetti operanti a livello provinciale partecipano ai Coordinamenti provinciali; i Coordinamenti provinciali e le associazioni regionali/nazionali presenti in almeno cinque province, con struttura di coordinamento regionale, sono rappresentati nel Comitato regionale.

Elenco regionale del volontariato di protezione civile

L’elenco regionale, articolato in sezioni provinciali, è tenuto presso l’Agenzia regionale di protezione civile. Oltre alle nove sezioni provinciali è prevista una sezione regionale.

Nella sezione regionale possono iscriversi le associazioni regionali e nazionali che:

  • operano anche non prevalentemente nel settore della protezione civile;
  • sono presenti e attive con proprie sezioni o gruppi in almeno cinque province;
  • aderiscono ai rispettivi Coordinamenti provinciali;
  • sono iscritte al registro regionale del volontariato.

Nelle sezioni provinciali possono iscriversi:

  • i Coordinamenti provinciali;
  • le associazioni locali, le sezioni e i raggruppamenti di associazioni regionali e nazionali operanti a livello provinciale e iscritti nei registri provinciali;
  • i gruppi comunali.

L’Agenzia cura l’iscrizione, la cancellazione e la revisione della sezione regionale e trasmette l’elenco al Dipartimento nazionale della protezione civile. Le Province gestiscono le iscrizioni e cancellazioni delle sezioni provinciali e comunicano i dati all’Agenzia. L’Agenzia adotta inoltre procedure operative per la sezione regionale e indirizzi operativi per le sezioni provinciali.

Requisiti per l’iscrizione e il mantenimento

Per iscriversi e mantenere l’iscrizione devono sussistere condizioni sostanziali e organizzative, tra cui:

  • sede legale o operativa nel territorio regionale;
  • statuto/atto costitutivo con regole su ammissione ed esclusione degli aderenti, assenza di lucro, democraticità, gratuità delle cariche e delle prestazioni, obbligo di rendiconto;
  • numero minimo di volontari operativi pari almeno al doppio più uno dell’organo direttivo e comunque non inferiore a 10, per le associazioni locali e per le sezioni/raggruppamenti provinciali;
  • polizza assicurativa per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi;
  • reperibilità della struttura operativa per l’intera giornata;
  • programma di formazione di base, di norma entro il primo anno e comunque non oltre il secondo anno di iscrizione;
  • partecipazione a formazione specialistica, addestramento e aggiornamento.

Le condizioni essenziali per la domanda di iscrizione sono quelle relative a sede, statuto, numero minimo di associati, assicurazione e reperibilità. Ogni anno l’organizzazione deve autocertificare il mantenimento dei requisiti. Il venir meno di una delle condizioni per un anno comporta la cancellazione. Per il conteggio dei volontari, ciascun soggetto è considerato una sola volta a livello regionale, anche se iscritto a più associazioni. Se una associazione ha sede in un comune dove opera già un’altra associazione, per l’iscrizione provinciale servono almeno 20 aderenti, di cui almeno 10 operativi; la regola non vale per i gruppi comunali.

Attivazione e impiego nelle attività di protezione civile

La Regione, tramite l’Agenzia, coordina e impiega il volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso, favorendone la partecipazione anche in ambito nazionale e internazionale mediante formazione, equipaggiamento e attività esercitative. Inoltre attiva la Colonna mobile del sistema regionale di protezione civile, articolata per moduli funzionali.

L’attivazione per soccorso e assistenza compete:

  • al Comune per gruppi comunali e associazioni locali nel proprio territorio, con informazione alla Provincia e al Coordinamento provinciale;
  • alla Provincia quando serva l’impiego di associazioni presenti a livello provinciale a supporto delle organizzazioni locali;
  • alla Regione, tramite l’Agenzia, per eventi di rilievo regionale o su richiesta del Dipartimento nazionale.

Se per interventi locali occorrono mezzi e attrezzature della Colonna mobile regionale, l’organizzazione deve avvisare subito l’Agenzia e chiedere autorizzazione preventiva, salvo le dotazioni di base. Quando l’attivazione avviene da Comune o Provincia e comporta uso di risorse finanziarie regionali, serve la previa autorizzazione dell’Agenzia per accedere ai benefici e ai contributi. Le organizzazioni attivate devono trasmettere le informazioni necessarie all’Agenzia.

L’impiego della Colonna mobile regionale è disposto dal Direttore dell’Agenzia per gli interventi in Emilia-Romagna, in raccordo con le Province interessate; per interventi fuori regione o nazionali interviene su richiesta del Dipartimento, secondo gli accordi definiti e tenendo conto delle esigenze emergenziali regionali. L’uso di mezzi, attrezzature e immagini identificative è consentito solo per attività di protezione civile, comprese le iniziative di promozione riconosciute.

Le associazioni, tramite i Coordinamenti provinciali, organizzano l’attività in relazione ai moduli della Colonna mobile, anche con squadre dedicate; l’Agenzia e le Province organizzano formazione e aggiornamento su sicurezza e uso dei dispositivi di protezione individuale. Nelle emergenze locali il volontariato opera in stretto raccordo con autorità comunali e provinciali, Prefettura e piani di emergenza locali e provinciali.

Benefici a favore dei volontari

Ai volontari iscritti nell’elenco regionale, in caso di impiego in attività di protezione civile, sono garantiti nei limiti delle disponibilità di bilancio:

  • mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
  • mantenimento del trattamento economico e previdenziale a carico del datore di lavoro pubblico o privato;
  • rimborso del mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla normativa statale.

Per soccorso e assistenza in occasione di eventi calamitosi di cui alla legge regionale n. 1 del 2005, i benefici spettano per periodi non superiori a 30 giorni continuativi e a 90 giorni annui, salvo termini più ampi previsti dalla normativa statale. Per simulazioni di emergenza e formazione teorico-pratica, anche destinata ai cittadini, il limite è di 10 giorni continuativi e 30 giorni annui; i benefici possono valere anche per le fasi preparatorie, limitatamente agli addetti all’organizzazione.

L’Agenzia definisce le procedure operative per l’accesso ai benefici e ai contributi, anche in raccordo con quelle del Dipartimento per impieghi o simulazioni di rilievo nazionale.

Piani operativi annuali, contributi e rimborsi

L’Agenzia sostiene la crescita del volontariato tramite convenzioni e Piani operativi annuali, che attuano le convenzioni pluriennali e determinano attività e oneri a carico del bilancio dell’Agenzia. Le linee di intervento comprendono:

  • progetti regionali per crescita organizzativa e culturale, addestramento e integrazione con le strutture operative;
  • contributi per il potenziamento della Colonna mobile regionale e per progetti specifici di settore;
  • rimborso delle spese di gestione del parco mezzi e delle attrezzature della Colonna mobile assegnate al volontariato;
  • contributi per spese di gestione ordinaria e per attività svolte su attivazione dell’Agenzia in soccorso, simulazione, emergenza e addestramento.

I beneficiari devono usare i fondi solo per gli scopi previsti e secondo le modalità concordate; devono presentare rendiconto contabile, di norma trimestrale. In caso di difformità, l’Agenzia revoca il finanziamento. L’Agenzia può inoltre concorrere, entro le risorse disponibili, ad assicurazioni integrative per i volontari delle organizzazioni convenzionate, per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, anche tramite strumenti regionali di e-government.

Comitato regionale di coordinamento del volontariato

Il Comitato regionale svolge funzioni consultive e propositive. Sono suoi organi:

  • Assemblea;
  • Giunta esecutiva;
  • Presidente;
  • Vice Presidente.

L’Assemblea comprende rappresentanti di Province, Comuni, Comunità montane, i Presidenti dei Coordinamenti provinciali, un rappresentante per ogni associazione regionale e nazionale iscritta nella sezione regionale e attiva in almeno cinque province, un rappresentante della CRI volontariato Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia e due funzionari da lui designati, di cui uno segretario. I componenti possono farsi sostituire. L’Assemblea è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura tre anni.

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri più Presidente e Vice Presidente, eletta al proprio interno dall’Assemblea, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Si riunisce almeno trimestralmente; delibera con la maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Essa cura l’attuazione delle deliberazioni, nomina le commissioni di lavoro, collabora con l’Agenzia per la Colonna mobile e predispone il programma annuale.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti separatamente tra i rappresentanti dei Coordinamenti provinciali e delle associazioni regionali, durano tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Per la validità delle elezioni sono previste maggioranze qualificate nelle prime votazioni e, in mancanza, ballottaggio; in caso di parità è eletto il più giovane. Il principio della limitazione delle cariche elettive vale come indirizzo per i Coordinamenti provinciali.

Il Comitato formula proposte e pareri su promozione e sviluppo del volontariato, progetti di potenziamento, formazione e addestramento, procedure di attivazione e intervento, e individua, su richiesta dell’Agenzia, i referenti regionali nelle specifiche aree di protezione civile. Il Presidente adotta le disposizioni organizzative dei lavori su proposta dell’Assemblea.

Protezione dei dati personali

I dati personali delle organizzazioni e dei loro aderenti iscritti nell’elenco regionale sono trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, anche con strumenti informatici, e possono essere comunicati o diffusi a privati ed enti pubblici solo nella misura strettamente necessaria ai procedimenti e alle attività amministrative interessate.

Norme transitorie

Fino alla formazione dell’elenco regionale si fa riferimento all’iscrizione all’elenco nazionale tenuto presso il Dipartimento nazionale di protezione civile. Il precedente Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della Regione e degli enti locali resta in carica fino alla nomina del nuovo Comitato previsto dal regolamento.

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