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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01991/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel corso di un'esecuzione forzata immobiliare promossa da una banca contro due debitori esecutati, il giudice dell'esecuzione aveva delegato la vendita a un professionista, fissando tre esperimenti di vendita entro ventiquattro mesi e assegnando al creditore un termine di trenta giorni per anticipare le spese di pubblicità, compreso il contributo per la pubblicazione dell'avviso sul Portale delle Vendite Pubbliche. Il contributo era stato versato tardivamente e, nelle more, il delegato non aveva fissato alcuna vendita. I debitori avevano quindi proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. sostenendo che il mancato tempestivo versamento, imputabile al creditore, avrebbe dovuto comportare l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c. Il ricorrente ha censurato la decisione della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo, deducendo violazione degli artt. 629, 630 e 631-bis c.p.c. e, in via ulteriore, degli artt. 152 e 576 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il termine assegnato per il versamento fosse perentorio e che l'inerzia del creditore avesse integrato la causa estintiva invocata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che il termine assegnato al creditore per l'anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per il Portale delle Vendite Pubbliche, ha natura ordinatoria e non perentoria; la sua inosservanza, anche se impedisce in concreto la fissazione della vendita, non determina l'estinzione tipica dell'esecuzione ex art. 631-bis c.p.c., ma semmai una questione di improseguibilità della procedura, da far valere con diverso rimedio (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.). La Corte ha inoltre rilevato che il giudizio di reclamo ex art. 630 c.p.c. era limitato alla verifica della sussistenza o meno della causa di estinzione tipica, e che non era stato specificamente censurato il perimetro dell'oggetto del giudizio. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.c.

    Il reclamo al tribunale in composizione collegiale serve a contestare la dichiarazione o il mancato rilievo di una causa di estinzione tipica del processo esecutivo, non questioni diverse come l'improseguibilità della procedura.

  • art. 631-bis c.p.c.

    L'estinzione tipica dell'esecuzione si verifica solo se il termine per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche sia spirato invano per inerzia o inadempimento del creditore; non basta il ritardo nel versamento delle spese di pubblicità.

  • art. 490 c.p.c.

    La pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche deve avvenire nel termine ricavabile dalla disciplina della vendita, almeno quarantacinque giorni prima del termine per le offerte.

  • art. 617 c.p.c.

    Le questioni relative all'improseguibilità o alla chiusura anticipata della procedura per mancato compimento di atti necessari vanno fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi, non con il reclamo ex art. 630 c.p.c.

  • art. 18-bis del D.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche rientra tra le spese di pubblicità da anticipare dal creditore; il suo tardivo versamento non integra di per sé l'estinzione tipica.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 576 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel ricorso, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto, sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato nel principio di economia processuale per evitare attività inutili.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato nel principio di economia processuale per evitare attività inutili.

  • art. 331 c.p.c.

    La Corte esclude la necessità di fissare il termine per l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è prima facie infondato.

Massime di principio

  • Nel reclamo ex art. 630 c.p.c. il giudice verifica soltanto la ricorrenza di una causa di estinzione tipica del processo esecutivo; non può essere deciso, in tale sede, un diverso tema di improseguibilità della procedura.
  • L'estinzione tipica ex art. 631-bis c.p.c. presuppone l'omessa o tardiva pubblicazione dell'avviso di vendita nel termine fissato per tale adempimento e imputabile al creditore, non il mero ritardo nel versamento delle spese di pubblicità.
  • Il termine assegnato al creditore per anticipare le spese di pubblicità, incluso il contributo per il Portale delle Vendite Pubbliche, ha natura ordinatoria e la sua inosservanza non determina automaticamente l'estinzione del processo esecutivo.
  • Quando il mancato versamento delle spese impedisce la fissazione della vendita, il rimedio eventualmente pertinente è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non il reclamo ex art. 630 c.p.c.
  • In presenza di ricorso per cassazione manifestamente infondato, la Corte può evitare l'integrazione del contraddittorio se essa comporterebbe soltanto un inutile aggravio di attività e ritardo nella definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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