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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16481/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Montagna era stato condannato per il reato di cui all'art. 368 c.p. (falsa accusa) per fatti avvenuti il 20 aprile 2011. Con il ricorso per cassazione si denunciava l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 c.p. (prescrizione), perché il dispositivo della sentenza d'appello non aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione nonostante la motivazione facesse riferimento all'intervenuto decorso del termine prescrizionale. Si chiedeva l'annullamento con rinvio per la discrepanza tra motivazione e dispositivo. Il Procuratore generale in Cassazione aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che la Corte d'appello, con ordinanza del 2 marzo 2020 (stesso giorno del deposito della motivazione), aveva già rettificato l'errore materiale del dispositivo dichiarando che non si doveva procedere nei confronti dell'imputato poiché il reato era estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili correlate. Il ricorrente non aveva fatto alcun riferimento nell'impugnazione all'esistenza e al contenuto di tale ordinanza di correzione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle sole spese processuali, con esclusione dell'obbligo di versamento di somme alla Cassa per le ammende a causa dell'obiettiva incertezza determinata dalla discrepanza tra dispositivo e motivazione.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma che punisce la falsa accusa; nella sentenza è indicata quale fattispecie per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado.

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina la prescrizione del reato; il motivo del ricorso rilevava l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione nel dispositivo nonostante la motivazione avesse fatto emergere il decorso del termine prescrizionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte lo ha applicato disponendo il pagamento delle sole spese processuali e l'esclusione della somma per la Cassa per le ammende per l'obiettiva incertezza creata dalla discrepanza.

Massime di principio

  • Se la motivazione di una sentenza dimostra chiaramente l'intervenuta prescrizione del reato, il giudice può rettificare il dispositivo per errore materiale dichiarando l'estinzione del reato; tale rettifica può avvenire anche con ordinanza contestuale al deposito della motivazione.
  • In un ricorso per cassazione è essenziale indicare e impugnare eventuali ordinanze di rettifica del dispositivo: omettere di citarle può rendere il ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
  • Quando il Pubblico Ministero in Cassazione conclude per l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio o dichiarare l'inammissibilità del ricorso se la questione è già stata risolta in sede intermedia.
  • In presenza di una discrepanza tra motivazione e dispositivo, deve essere verificata l'esistenza di un provvedimento correttivo; fino a che persiste incertezza soggettiva o oggettiva, il giudice di legittimità può limitare le sanzioni economiche a sole spese processuali escludendo ulteriori contributi (es. Cassa per le ammende).
  • Per evitare soccombenza su questioni di prescrizione, i difensori devono sollevare chiaramente il tema e riportare negli atti eventuali provvedimenti correttivi adottati dal giudice di merito.

Testo integrale

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