Cassazione Penale, Sentenza n. 35424/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per contrasto tra dispositivo e motivazione: la motivazione della sentenza d'appello indicava che un segmento della pena (mesi 4 di reclusione e euro 250,00 di multa, poi ridotto per il rito) era da ascrivere come aumento per continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16/09/2019, mentre il dispositivo non riportava tale indicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che la discrasia tra dispositivo e motivazione era riconducibile a un errore materiale, e che la pena complessiva indicata in dispositivo corrispondeva a quella concordata tra le parti. Applicando la giurisprudenza consolidata, ha affermato che la motivazione prevale sul dispositivo quando il procedimento seguito dal giudice è chiaramente ricostruibile, e ha disposto la correzione del dispositivo ai sensi della procedura prevista (art. 619 c.p.p.), inserendo la frase che riconduce parte della pena alla continuazione con la sentenza del 16/09/2019. In sostanza il dispositivo è stato rettificato senza modificare la pena complessiva.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. pen.
Indicato come norma sulla concorde richiesta delle parti nel procedimento d'appello (accordo sulla determinazione della pena nel rito abbreviato o procedimento concordato)
art. 497-ter cod. pen.
Norma richiamata per qualificare i reati oggetto del giudizio (reati di ricettazione indicati nella sentenza); la decisione opera sul profilo della determinazione della pena e della sua indicazione nel dispositivo
art. 619 cod. proc. pen.
Norma richiamata come procedura idonea per la rettifica di errori materiali nel dispositivo della sentenza; la Corte l'ha indicata come strumento per correggere l'errore materiale emerso
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez.6, n. 8916 del 08/02/2011 e precedenti conformi)
Principio richiamato secondo cui, se la discrepanza tra dispositivo e motivazione dipende da errore materiale e la motivazione consente di ricostruire il percorso valutativo, la motivazione prevale sul dispositivo e si può procedere alla rettifica
Massime di principio
- Se vi è una discrepanza tra dispositivo e motivazione dovuta a errore materiale e la pena complessiva corrisponde a quanto richiesto o motivato, la motivazione prevale sul dispositivo e il giudice può rettificare il dispositivo secondo le procedure previste (art. 619 c.p.p.).
- La rettifica è ammissibile solo per errori materiali o formali chiaramente identificabili dalla motivazione; contraddizioni sostanziali o vizi di motivazione che incidono sul giudizio richiedono invece più ampie valutazioni e possono portare ad annullamento.
- Nei casi di accordo tra le parti (es. riti concordati o ex art. 599-bis), è fondamentale che il dispositivo riporti espressamente gli elementi dell'accordo (compresa l'eventuale imputazione di segmenti di pena a continuazione) per evitare contestazioni successive.
- La presenza in motivazione di un chiaro percorso logico e numerico (es. indicazione della frazione di pena ascritta a continuazione) facilita la rettifica del dispositivo senza mutare la sostanza della decisione.
- L'impugnazione per contrasto dispositivo/motivazione è efficace quando consente di dimostrare che sussiste un errore materiale riconoscibile e che la correzione non altera la decisione sostanziale del giudice.
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