Sentenza n. 3122/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. V bis, che aveva respinto il ricorso contro il decreto del Presidente della Repubblica di annullamento d’ufficio della concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato il decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 2022, con cui era stato annullato in autotutela il precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana adottato il 26 gennaio 2016 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la propria estraneità ai fatti penalmente rilevanti, l’assenza di indagini o imputazioni a suo carico e la mancata inclusione della propria pratica tra quelle oggetto degli accertamenti giudiziari. Ha sostenuto che la concessione fosse intervenuta all’esito di un’istruttoria regolare e assistita dai pareri favorevoli delle autorità competenti. Ha inoltre censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto sufficiente il generico richiamo al procedimento penale relativo a una funzionaria del Ministero dell’interno, senza individuare elementi specifici riferibili alla sua posizione, denunciando difetto di istruttoria, difetto di motivazione e illegittima motivazione per relationem. Infine, ha dedotto la violazione del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della proporzionalità, in ragione dell’annullamento intervenuto oltre sei anni dopo la concessione e in assenza di un suo coinvolgimento nell’illecito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto provato che la pratica dell’appellante fosse stata abusivamente manipolata nell’ambito della condotta criminosa definitivamente accertata a carico di una dipendente dell’Amministrazione, la quale aveva alterato il sistema informatico delle pratiche di cittadinanza consentendo definizioni favorevoli in assenza della necessaria istruttoria, in particolare quanto al requisito reddituale. Tale manipolazione integra un grave e insanabile difetto di istruttoria, idoneo a giustificare l’annullamento d’ufficio del decreto concessorio. Il nesso tra la pratica individuale e l’illecito è stato ritenuto concreto, poiché il nominativo dell’appellante risultava nell’elenco delle irregolarità trasmesso alla Procura, con indicazione dell’utilizzo illecito di credenziali dirigenziali, della verifica reddituale insufficiente e del parere contrario dell’UTG di Roma per carenza di redditi. Il fatto che il decreto fosse stato poi formalmente adottato da organi apicali dell’ufficio non esclude il vizio, poiché l’istruttoria a monte risultava compromessa. È stata respinta anche la censura relativa al tempo trascorso: il termine dell’art. 21-nonies l. 241/1990 non opera rigidamente per i decreti di concessione della cittadinanza, non assimilabili a meri provvedimenti attributivi di vantaggi economici; inoltre, l’annullamento era intervenuto circa sessanta giorni dopo gli sviluppi penali richiamati dall’Amministrazione. L’affidamento dell’interessato, astrattamente configurabile anche se l’illecito era imputabile esclusivamente alla funzionaria, è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico concreto e prevalente alla rimozione di una concessione formatasi attraverso un’istruttoria illecitamente alterata, anche considerando il vantaggio ottenuto dall’interessato. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda e delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
concessione della cittadinanza italiana
La cittadinanza concessa ai sensi della disposizione può essere annullata quando il decreto concessorio risulti fondato su un’istruttoria gravemente e insanabilmente compromessa da condotte illecite.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Il termine di cui all’art. 21-nonies non opera in modo rigido con riferimento ai decreti di concessione della cittadinanza, non assimilabili a meri provvedimenti attributivi di vantaggi economici.
L’esercizio dell’autotutela sui decreti di concessione della cittadinanza non è soggetto a una valutazione meramente aritmetica del tempo trascorso; rilevano la natura dell’atto, la gravità del vizio, l’interesse pubblico alla rimozione e il momento in cui l’Amministrazione ha acquisito conoscenza degli elementi decisivi.
artt. 615-ter e 615-quater c.p.
condanna per i reati di cui agli artt. 615-ter e 615-quater c.p.
La condanna definitiva della funzionaria per l’accesso abusivo al sistema informatico e per la relativa condotta illecita costituisce elemento determinante per accertare la compromissione dell’istruttoria delle pratiche di cittadinanza.
Massime di principio
- La manipolazione abusiva della pratica amministrativa, accertata anche mediante una sentenza penale definitiva, integra un grave e insanabile difetto di istruttoria e può legittimare l’annullamento d’ufficio del provvedimento favorevole adottato sulla base di quella pratica.
- La successiva adozione formale del provvedimento da parte dell’organo competente non sana la compromissione dell’istruttoria formatasi mediante l’alterazione illecita dei dati o delle verifiche preliminari.
- L’annullamento d’ufficio di un decreto di concessione della cittadinanza non è necessariamente precluso dal decorso di un lungo periodo di tempo, poiché il termine ragionevole deve essere valutato tenendo conto della natura dell’atto, della gravità del vizio e del momento in cui l’Amministrazione ha acquisito conoscenza degli elementi che giustificano l’autotutela.
- L’affidamento del beneficiario di un provvedimento favorevole può formarsi anche quando l’illecito sia imputabile esclusivamente a un funzionario pubblico; tuttavia, esso può recedere di fronte a un interesse pubblico concreto e prevalente alla rimozione di un atto formatosi attraverso un’istruttoria illecitamente alterata, soprattutto quando il beneficiario abbia tratto vantaggio da tale attività.
- Per motivare l’annullamento d’ufficio di un provvedimento favorevole non è sufficiente il richiamo astratto a irregolarità dell’ufficio: l’Amministrazione deve indicare il concreto collegamento tra l’illecito accertato e la singola pratica, collegamento che può risultare da elenchi investigativi e da specifiche anomalie relative all’istruttoria individuale.
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