Cassazione Penale, Ordinanza n. 24860/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sulle attenuanti generiche fosse proposta contro un motivo di appello rinunciato nel contesto del concordato ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale, false attestazioni sulla propria identità e due episodi di evasione, tutti unificati dal vincolo della continuazione. In appello, il giudizio si è definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. con parziale riforma della pena, ridotta a un anno e nove mesi di reclusione. Nel ricorso per cassazione, proposto avverso tale sentenza, l'unico motivo deduceva la violazione o falsa applicazione dell'art. 62-bis c.p. per mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha però rilevato che il ricorso investiva un motivo di appello cui l'imputato aveva rinunciato nell'ambito del concordato in appello, e quindi era inammissibile. Sono state richiamate le preclusioni tipiche del rito concordato, in cui non sono deducibili in cassazione le censure su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
indicata come una delle fattispecie per cui vi è stata condanna in primo grado
art. 495 c.p.
indicata come una delle fattispecie per cui vi è stata condanna in primo grado
art. 385 c.p.
indicata come una delle fattispecie per cui vi è stata condanna in primo grado, in due capi distinti
art. 599-bis c.p.p.
è la base del concordato in appello; una volta definito il giudizio con tale rito, non sono deducibili in cassazione i motivi rinunciati
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la trattazione de plano del ricorso proposto avverso sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
art. 62-bis c.p.
norma invocata dal ricorrente per lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
art. 129 c.p.p.
richiamato per escludere che, nel concordato in appello, siano deducibili in cassazione le doglianze sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento
art. 616 c.p.p.
base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna pecuniaria
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può riproporre questioni afferenti a motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato.
- Sono precluse in cassazione, dopo il concordato in appello, anche le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Il negozio processuale concluso dalle parti nel concordato in appello, una volta recepito nella decisione del giudice, non è unilateralmente modificabile in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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