Sentenza n. 1928/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - 1) del nuovo provvedimento di aggiudicazione in favore della società -OMISSIS-, giusta decreto, n. -OMISSIS- del 21.07.2025, con cui è stato disposto di confermare l’aggiudicazione del “servizio di ristorazione collettiva” a ridotto impatto ambientale … nelle mense obbligatorio di servizio per il personale di Polizia Penitenziaria presso le sedi degli II.PP. della Campania – Lotto 1 – CIG -OMISSIS- a favore della ditta -OMISSIS-, come da decreto n. -OMISSIS-del 15 settembre 2023 e, conseguentemente, l’efficacia del contratto REP -OMISSIS-, con scadenza 31.10.2025”; - 2) della relazione di verifica delle giustificazioni di offerta anomala del 4.07.2025; - 3) del procedimento di verifica della anomalia, attivato dal PRAP della Campania; - 4) ove e per quanto lesivo, del decreto n. -OMISSIS- del 30.06.2025; - 5) ove e per quanto lesivi, dei verbali di gara; - 6) ove e per quanto lesivo, del provvedimento di nomina della commissione di gara; - 7) di tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenti, non ancora conosciuti, con riserva espressa di esperire motivi integrativi/aggiuntivi laddove lesivi; nonché per la declaratoria di nullità dell’aggiudicazione e di inefficacia del contratto ai fini del subentro nel servizio della società -OMISSIS-, per l’intera durata del contratto originariamente prevista;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova aggiudicazione e conferma dell’aggiudicazione del servizio di ristorazione collettiva, con contestazione della verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato la nuova aggiudicazione del servizio in favore dell’aggiudicataria, la relazione di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala, il procedimento di verifica dell’anomalia, i verbali di gara e gli ulteriori atti presupposti, chiedendo anche la declaratoria di nullità dell’aggiudicazione e l’inefficacia del contratto ai fini del subentro. Ha dedotto l’incongruità e l’insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, rilevando anzitutto che nelle giustificazioni erano stati indicati costi generali e varie ed eventuali senza considerare adeguatamente IRES e IRAP. Secondo la perizia tecnica prodotta, il carico fiscale avrebbe ridotto le somme disponibili per coprire i maggiori costi del personale e gli ulteriori oneri dell’appalto, rendendo insufficiente il margine indicato dall’operatore economico. Sono stati inoltre evidenziati errori nella determinazione dell’incidenza delle ore part-time sul monte ore complessivo e nella quantificazione del costo relativo a una cuoca addetta a una specifica sede, con indicazione di un importo più che dimezzato rispetto al prodotto tra costo orario, ore settimanali e durata contrattuale. L’Amministrazione ha contestato che le imposte sul reddito fossero rilevanti nella valutazione della singola offerta, qualificandole come oneri dell’imprenditore estranei alla procedura di gara.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti dell’interesse risarcitorio. Il Collegio ha ritenuto analitica, dettagliata e non specificamente contrastata la perizia della ricorrente, condividendone le conclusioni sulla sostenibilità economica dell’offerta. Ha affermato che IRES e IRAP, incidendo sui ricavi o sui redditi generati dalla specifica commessa, possono condizionare in modo rilevante la sostenibilità dell’offerta e devono quindi essere considerate dal concorrente nella sua formulazione. Ha inoltre rilevato errori di metodo e di calcolo nelle giustificazioni dell’aggiudicataria, sia nel rapporto tra ore part-time e monte ore a tempo pieno, sia nella quantificazione del costo della cuoca. Tali criticità rendevano fondate le censure di incongruità dell’offerta e illegittima l’aggiudicazione. Poiché il contratto era prossimo alla scadenza e l’annullamento non risultava più utile, il TAR, accertato l’interesse della ricorrente ai fini risarcitori, ha dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., senza disporre l’annullamento né il subentro. Il Ministero, il Provveditorato e l’aggiudicataria sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 97 d.lgs. 50/2016
offerta anormalmente bassa
La verifica dell’anomalia deve accertare la serietà, la sostenibilità e l’affidabilità dell’offerta; nella valutazione devono essere considerate tutte le componenti economiche idonee a incidere sulla sua sostenibilità.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
Quando l’annullamento non è più utile, ma il ricorrente mantiene un interesse ai fini risarcitori, il giudice può limitarsi ad accertare l’illegittimità dell’atto, senza procedere alla sua demolizione.
art. 2909 c.c.
La pronuncia di accertamento dell’illegittimità costituisce antecedente logico-giuridico dell’eventuale azione risarcitoria e può assumere efficacia di giudicato sostanziale.
art. 120 c.p.a.
La controversia riguarda una procedura di affidamento di contratti pubblici ed è trattata secondo il rito speciale appalti.
Massime di principio
- Nella verifica dell’anomalia dell’offerta devono essere considerate tutte le componenti economiche che incidono concretamente sulla sua sostenibilità, comprese le imposte gravanti sull’operatore economico quando siano parametrate ai ricavi o ai redditi generati dalla specifica commessa.
- La verifica dell’anomalia è illegittima quando l’amministrazione omette di confrontarsi con errori metodologici o matematici puntualmente evidenziati nelle giustificazioni dell’offerta, tali da alterare la quantificazione dei costi del personale o delle altre componenti essenziali.
- Errori nella determinazione dell’incidenza del lavoro part-time e nella quantificazione dei costi del personale possono rendere incongrua l’offerta quando incidano sul margine economico necessario a coprire i costi dell’appalto.
- Quando, per la prossima scadenza del contratto, l’annullamento dell’aggiudicazione non è più utile, il giudice amministrativo deve accertare l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori se il ricorrente manifesta tale interesse, senza che sia necessario proporre nello stesso giudizio anche la domanda risarcitoria o dimostrarne già tutti i presupposti.
- L’accertamento dell’illegittimità reso ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. costituisce antecedente logico-giuridico dell’eventuale azione risarcitoria e può acquisire efficacia di giudicato sostanziale.
- L’aggiudicataria e l’amministrazione possono essere condannate in solido alle spese di lite quando entrambe risultino soccombenti rispetto alla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione.
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