Sentenza n. 1726/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione n. -OMISSIS-del -OMISSIS- dalle graduatorie del concorso pubblico ADM/L68 riservato ai disabili ex l. n. 68/1999 per l’assunzione di 74 assistenti – prot. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la clausola di cui all’art. 1, comma 4, del bando di concorso; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento nella graduatoria di merito per la sede di Como o altra sede disponibile nella Regione Lombardia, con ogni conseguente provvedimento utile all’assunzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva del concorso pubblico ADM/L68 per l’assunzione di assistenti, fondata sulla mancata iscrizione negli elenchi del collocamento mirato della provincia corrispondente alla sede prescelta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla graduatoria e, unitamente ad essa, l’art. 1, comma 4, del bando, chiedendo l’inserimento nella graduatoria per la sede di Como o per altra sede disponibile in Lombardia. Ha dedotto la violazione degli artt. 8 e 16 della l. n. 68/1999, sostenendo che l’iscrizione al Centro per l’impiego territorialmente competente costituisse una condizione per l’assunzione e non un requisito di partecipazione, nonché l’illegittima introduzione di un filtro territoriale in una procedura nazionale. Ha inoltre denunciato la violazione della lex specialis, assumendo che gli artt. 3 e 4 del bando non prevedessero l’iscrizione presso il CPI della provincia prescelta; la contraddittorietà tra l’art. 1, comma 4, e l’art. 9, comma 6, del bando; la violazione dei divieti di discriminazione dei disabili derivanti dall’art. 3 Cost., dalla l. n. 183/2010, dal d.lgs. n. 216/2003 e dalla direttiva 2000/78/CE; la violazione dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 per omessa motivazione della necessità del vincolo territoriale; nonché l’irragionevolezza della clausola e il contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. e con gli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione della lex specialis e per omessa notifica a un controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Il TAR, previo avviso alle parti, ha rilevato d’ufficio la possibile tardività dell’impugnazione della clausola escludente.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardiva impugnazione dell’art. 1, comma 4, del bando. Il Collegio ha interpretato la clausola secondo i criteri ermeneutici degli artt. 1362-1371 c.c., attribuendo prevalenza al dato letterale in presenza di una disposizione chiara. L’art. 1, comma 4, stabiliva espressamente che il candidato potesse presentare domanda soltanto per i posti di un ambito provinciale ove fosse iscritto negli elenchi del collocamento mirato del corrispondente territorio; il riferimento dell’art. 3 al CPI territorialmente competente è stato ritenuto coerente con tale previsione, anche in base all’interpretazione sistematica e al contenuto del modulo di domanda. La clausola era inoltre evidenziata in grassetto e non poteva generare equivoci, tanto che il ricorrente aveva dichiarato di essere iscritto presso il CPI di Como, pur risultando iscritto presso quello di Catania. Il TAR ha escluso la nullità della clausola per analogia con i principi dell’Adunanza plenaria n. 22/2020, rilevando che quei principi riguardano i contratti pubblici, nei quali opera la tassatività delle cause di esclusione, mentre nel caso esaminato non esisteva una disposizione legislativa che vietasse a pena di nullità l’introduzione di una limitazione territoriale quale requisito di partecipazione. La clausola è stata quindi qualificata come immediatamente lesiva, poiché impediva ab origine la partecipazione del candidato privo del requisito. Di conseguenza, avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine decadenziale di sessanta giorni, mentre l’impugnazione proposta solo avverso il provvedimento applicativo è risultata tardiva. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e per l’esito in rito.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori
Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata, essendo complete il contraddittorio e l’istruttoria.
artt. 1362-1371 c.c.
In mancanza di criteri legali tipizzati, le clausole della lex specialis sono interpretate secondo i criteri propri dei contratti, con prevalenza dell’interpretazione letterale per le clausole chiare e ricorso agli ulteriori criteri, incluso quello sistematico, solo ove necessario.
art. 1, comma 4, del bando di concorso
Ciascun candidato potrà presentare domanda di partecipazione soltanto per i posti previsti in uno degli ambiti provinciali di cui al comma 3, purché iscritto negli elenchi tenuti dal competente servizio di collocamento mirato, presente nel corrispondente territorio provinciale
La disposizione prevede l’iscrizione presso il servizio di collocamento mirato della provincia corrispondente ai posti prescelti come requisito di partecipazione e non come mera condizione dell’assunzione.
art. 3, comma 1, lett. c), del bando di concorso
iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, territorialmente competenti e in stato di disoccupazione
Il requisito del servizio di collocamento mirato territorialmente competente è stato interpretato sistematicamente come riferito ai servizi indicati dall’art. 1, comma 4, del bando.
art. 8, comma 1, l. n. 68/1999
È richiamato quale base normativa degli elenchi del collocamento mirato, ma il giudizio non accoglie la tesi secondo cui l’iscrizione presso il CPI della sede prescelta sarebbe soltanto requisito per l’assunzione.
art. 16 l. n. 68/1999
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al preteso divieto di filtro territoriale, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per l’irricevibilità del ricorso.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
Il ricorrente lo ha invocato per sostenere l’obbligo di motivare la necessità del vincolo territoriale; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 10, d.lgs. n. 36/2023
Richiamato insieme agli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36/2023 per evidenziare che la tassatività delle cause di esclusione opera nella materia dei contratti pubblici.
art. 94 d.lgs. n. 36/2023
Richiamato quale disposizione del sistema di tassatività delle cause di esclusione negli appalti pubblici, non applicabile analogicamente alla procedura concorsuale esaminata.
art. 95 d.lgs. n. 36/2023
Richiamato quale disposizione del sistema di tassatività delle cause di esclusione negli appalti pubblici, non applicabile analogicamente alla procedura concorsuale esaminata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha previamente avvisato le parti del possibile rilievo d’ufficio della tardività dell’impugnazione della lex specialis e della possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
art. 1, comma 4, l. n. 68/1999
Non emerge dal testo un’interpretazione decisiva autonoma della disposizione; il riferimento centrale è all’art. 8 della medesima legge e alla disciplina del bando.
Massime di principio
- Una clausola di un bando concorsuale che subordina la partecipazione al possesso di un requisito territoriale, quando dal suo tenore letterale risulta che il requisito deve sussistere già al momento della domanda, costituisce requisito di partecipazione e non mera condizione per l’assunzione.
- Il bando di concorso deve essere impugnato immediatamente, entro il termine decadenziale, quando una sua clausola impedisce direttamente la partecipazione dell’interessato alla procedura; l’impugnazione differita insieme all’atto applicativo è tardiva.
- In presenza di una clausola della lex specialis chiara e non equivoca, l’interpretazione letterale prevale e non è possibile disattenderla sulla base di interpretazioni alternative; l’interpretazione sistematica può comunque essere utilizzata per coordinare le clausole del bando.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto per i contratti pubblici non è automaticamente applicabile alle procedure concorsuali, né consente di ritenere nulla una clausola concorsuale escludente in assenza di una specifica norma che vieti tale previsione a pena di nullità.
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