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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05450/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena, deducendo violazione di legge per la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975. La Corte ha però rilevato che, dopo la modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta non rientrava in tali ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma, non anche per censure diverse, come quella relativa alla mancata applicazione di una ipotesi di lieve entità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso inammissibile può essere dichiarato de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 4, comma 3, l. 110/1975

    La dedotta ipotesi di lieve entità non integra, nel caso di sentenza di patteggiamento, un motivo di ricorso per cassazione ammesso dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto il nuovo testo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di esclusione di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali casi è inammissibile.
  • La censura sulla mancata applicazione di una circostanza o ipotesi attenuata del reato non è deducibile in cassazione avverso il patteggiamento se non rientra nei motivi espressamente consentiti dalla legge.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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