Sentenza n. 2858/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Comune di Altofonte nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto alla ricorrente € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo dell’8 gennaio 2026, notificata in pari data e passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto il pagamento di € 2.500,00, oltre agli interessi maturati e maturandi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per l’inosservanza o il ritardo nell’esecuzione. Il Comune, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso: ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, e ha ordinato al Comune di dare piena esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha respinto la richiesta di interessi sulla somma liquidata dal giudice ordinario, poiché il titolo non aveva condannato il Comune al loro pagamento e il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza di una decisione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non può integrarne il contenuto dispositivo. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro i successivi sessanta giorni. Ha inoltre disposto, quale penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario. Le spese, liquidate in € 552,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, sono state poste a carico del Comune e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato dinanzi questo Tribunale ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. parte ricorrente, agendo in forza del titolo specificato in epigrafe, ha domandato: a) la condanna dell’Amministrazione intimata a dare piena ed effettiva esecuzione al titolo in discorso e, per l’effetto, al pagamento della somma di € 2.500,00, riconosciutale a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi già maturati ed in corso di maturazione;
Gli artt. 112 ss. c.p.a. consentono di chiedere l’esecuzione del giudicato, con gli strumenti sostitutivi e coercitivi previsti dal rito; nel caso concreto il TAR ha ordinato l’esecuzione del titolo entro un termine e ha nominato un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.
art. 114 c.p.a.
Rilevato preliminarmente che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
L’ottemperanza è ammissibile, nel caso deciso, in presenza della prova del passaggio in giudicato del titolo e del decorso del termine previsto per l’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Considerato che sussistono i presupposti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per disporre a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta;
La penalità di mora può essere disposta per incentivare l’esecuzione tempestiva del giudicato; qui è stata fissata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla comunicazione o notificazione della decisione fino all’insediamento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Rilevato preliminarmente che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per procedere in ottemperanza.
art. 71 d.P.R. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
Il commissario ad acta deve presentare la parcella nei termini previsti a pena di decadenza; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull’attività.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può integrare il contenuto dispositivo del titolo: non può quindi imporre il pagamento di interessi che la sentenza da eseguire non abbia riconosciuto.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine legale per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario ad acta.
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