Cassazione Civile, Ordinanza n. 25718/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da una domanda di negatoria servitutis proposta nei confronti della società che gestiva impianti ubicati lungo uno stradello insistente, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, su più particelle: un primo tratto in proprietà dell'attore, poi particelle di proprietà regionale e quindi terreno di terzi. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo che l'attore non fosse legittimato ad agire in negatoria servitutis perché non esclusivo proprietario della strada, ma solo comproprietario per un tratto. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 169 e 345 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su nuova documentazione prodotta in appello e comunque depositata senza autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte; 2) nullità della sentenza per motivazione illogica e apparente, per asserita contraddizione tra l'affermazione di proprietà di una particella e quella di comproprietà della medesima strada; 3) omesso esame di un fatto decisivo e erronea valutazione delle prove, lamentando che la ricostruzione della proprietà fosse sbagliata e che la Corte avesse male apprezzato il materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava il contenuto dei documenti asseritamente nuovi su cui la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione, e comunque la comproprietà della strada risultava accertata anche tramite CTU. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie rilevanti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: la Corte d'appello aveva effettivamente ricostruito i fatti e spiegato perché escludere la legittimazione attiva. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile sia perché il vizio di omesso esame era precluso dalla doppia conforme, sia perché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e del merito, non consentita in cassazione nei termini dedotti. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e ordine sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 169 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura sulla produzione e gestione del fascicolo; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
art. 345 c.p.c.
Invocato per contestare la produzione di nuovi documenti in appello; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché il motivo era privo di specificità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma indicata come parametro della violazione di legge dedotta col primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare una nullità della sentenza; la censura è stata reputata inammissibile perché non ricorreva un'anomalia motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; inoltre il vizio di omesso esame è precluso in presenza di doppia conforme.
art. 348, comma V, c.p.c.
Richiamato per affermare che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando vi sia doppia conforme.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira solo a contestare il prudente apprezzamento del merito; la violazione dell'art. 116 è configurabile solo in caso di attribuzione alla prova di un valore diverso da quello legale o di dichiarato uso del prudente apprezzamento al posto di una regola legale di valutazione.
art. 381 bis c.p.c.
Le memorie depositate sono destinate soltanto a illustrare e chiarire argomenti già svolti e non possono essere usate per produrre nuovi documenti.
art. 372 c.p.c.
La produzione documentale in cassazione è ammessa solo nei limiti e con le modalità previste dalla norma, non ricorrenti nel caso esaminato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro del contributo unificato richiamato per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge o di nullità della sentenza deve essere specifica e autosufficiente: non è ammissibile se non indica con precisione gli atti o i documenti decisivi su cui si fonda la doglianza.
- Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è oggi confinato alle sole anomalie estreme della motivazione; non è sufficiente lamentare una motivazione semplicemente non condivisa o ritenuta illogica dal ricorrente.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito o delle prove: la contestazione del prudente apprezzamento del giudice di merito è inammissibile, salvo che si deduca l'attribuzione alla prova di un valore legale diverso o la violazione di specifiche regole legali di valutazione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso in presenza di "doppia conforme" nei limiti previsti dall'art. 348, comma 5, c.p.c.
- In cassazione non è consentita la produzione di nuovi documenti mediante memoria, salvo i ristretti casi previsti dall'art. 372 c.p.c.; le memorie ex art. 381-bis c.p.c. hanno funzione meramente illustrativa.
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