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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29673/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela rispetto al reato di furto di energia elettrica pluriaggravato. Il ricorrente deduce che il Tribunale ha illegittimamente ritenuto tardiva la contestazione suppletiva svolta dal pubblico ministero in udienza il 11 aprile 2023, con la quale è stata contestata l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7) c.p. (destinazione dell'energia al pubblico servizio), aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio nonostante le modifiche introdotte dall'art. 2 d.lgs. n. 150/2022 e il termine previsto dall'art. 85 del medesimo decreto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato che il Tribunale ha errato nel qualificare come tardiva la contestazione suppletiva del pubblico ministero e nel porre a fondamento della pronuncia la sopravvenuta mancanza di querela. La sentenza impugnata è annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio. La Corte ha inoltre osservato che la contestazione suppletiva va valutata sotto il profilo formale corretto: essendo l'imputato ammesso al rito abbreviato, la contestazione deve essere valutata non ai sensi dell'art. 517 c.p.p. ma ai sensi dell'art. 441-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 85

    Fissava termini e conseguenze della novazione del regime di procedibilita; la Corte ha ritenuto che il decorso del termine non possa precludere l'esercizio dell'azione penale quando il pubblico ministero non abbia avuto effettiva possibilita di adeguare l'imputazione per rinvii e assenza di udienze.

  • art. 624 c.p.

    La modifica normativa ha trasformato la procedibilita dell'originario reato in diverso regime (procedibilita a querela), ma la Corte ha distinto le fattispecie aggravate che, per la presenza dell'aggravante relativa alla destinazione al pubblico servizio, restano procedibili d'ufficio.

  • art. 625 n. 7) c.p.

    L'aggravante relativa alla destinazione del bene al pubblico servizio e stata ritenuta idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio e dunque decisiva ai fini della procedibilita nonostante la novella che ha inciso sull'art. 624 c.p.

  • art. 517 c.p.p.

    La Corte rileva che il Tribunale ha in parte fondato la valutazione sulla disciplina della contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p., ma conclude che, dato l'ammissione al rito abbreviato, la contestazione debba essere valutata secondo altra norma procedurale.

  • art. 441-bis c.p.p.

    La Corte indica che la contestazione suppletiva compiuta in udienza, essendo l'imputato ammesso al rito abbreviato, deve essere valutata nei termini e con le garanzie previste dall'art. 441-bis, e pertanto il rilievo formale della tardivita va riesaminato alla luce di tale disciplina.

  • art. 569, comma 4, c.p.p.

    Norma che consente l'annullamento con rinvio: la Corte ha annullato e rinviato per nuovo giudizio conformemente a questa disposizione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 14891 del 14/3/2024; Sez. 5, n. 14890 del 14/3/2024; Sez. 4, n. 14710 del 27/03/2024; Sez. 4, n. 48347 del 04/10/2023)

    La Corte si richiama a orientamenti recenti che valorizzano il principio di obbligatorieta dell'azione penale e ammettono la rilevanza della contestazione suppletiva nel ripristinare la procedibilita d'ufficio in presenza di aggravanti sopravvenute o non precedentemente contestate.

Massime di principio

  • La contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero durante il processo può ripristinare la procedibilita d'ufficio se introduce un elemento aggravante idoneo a mutare il regime di procedibilita, anche se il termine previsto da una norma intervenuta nel frattempo è decorso, purché il PM non abbia avuto effettiva possibilita di adeguare l'imputazione per cause non imputabili a lui (es. rinvii disposti dal giudice).
  • Nei procedimenti con rito abbreviato la validita formale e i tempi della contestazione suppletiva vanno valutati in riferimento all'art. 441-bis c.p.p. e non automaticamente all'art. 517 c.p.p.; pertanto occorre verificare la corretta qualificazione normativa della contestazione.
  • Il principio costituzionale di obbligatorieta dell'azione penale impone una interpretazione che consenta al pubblico ministero di esercitare l'azione anche quando mutamenti normativi sopravvenuti incidono sul regime di procedibilita, se la situazione processuale ha impedito iniziative anticipate.
  • Il giudice non deve dichiarare improcedibile il reato per mancanza di querela quando risulti che il pubblico ministero ha compiuto atti processuali tempestivi e legittimi per adeguare l'imputazione non appena ha avuto la possibilita materiale di farlo.
  • In casi analoghi occorre sempre verificare la tempestivita materiale della contestazione rispetto alla effettiva possibilita di azione del PM (calendario udienze, rinvii, entrata in vigore delle norme) e la corrispondenza formale della contestazione alla norma procedurale applicabile.

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