Ordinanza n. 139/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento della determinazione prot. nr. 0003533 del 23/03/2023 Tit VI Cl 2 fasc (Rif. pec/23-36/2515/21) -a firma del Responsabile UO4-Settore Pianificazione Paesaggio e GIS ed a definizione iter avviato con istanza in data 08.03.2021 prot n 2515/21-- di declaratoria di improcedibilità certificazione di compatibilità paesaggistica per lavori compiuti in assenza di autorizzazione paesaggistica interessanti struttura denominata Camping il Gabbiano in Comune di Golasecca, unitamente a tutti gli atti preordinati e connessi ivi compresi atti istruttori e pareri interni al procedimento nonché la comunicazione “Parco Ticino” prot. nr 8159/21 del 30.7.2021 inviata alla richiedente ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/90, unitamente alla nota di trasmissione “improcedibilità” in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di improcedibilità dell'istanza di certificazione di compatibilità paesaggistica relativa a lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica presso una struttura denominata Camping il Gabbiano, nonché gli atti istruttori connessi e la comunicazione di preavviso di improcedibilità
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui è stato dichiarato improcedibile l'iter avviato mediante istanza di certificazione di compatibilità paesaggistica per lavori già eseguiti senza autorizzazione paesaggistica, nonché gli atti presupposti, istruttori e connessi, inclusa la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, prima di calendarizzare la causa e assumere decisioni coerenti, ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, l'aggiornamento della situazione di fatto e degli eventuali atti sopravvenuti, nonché l'indicazione dell'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto all'amministrazione intimata chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già depositati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la parte ricorrente dovrà precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla vicenda e segnalare l'eventuale necessità di istruttoria; l'amministrazione intimata dovrà fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ordinato alla segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata in giudizio.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia processuale della parte ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse come possibile sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda la comunicazione di preavviso di improcedibilità adottata nel procedimento paesaggistico, impugnata insieme al provvedimento conclusivo.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato, se inequivoco, come manifestazione implicita di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia amministrativa non ancora definita, il giudice può disporre che la parte ricorrente aggiorni la situazione relativa alla vicenda, indicando fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria, e può contemporaneamente richiedere all'amministrazione chiarimenti documentati e il deposito degli atti impugnati e della documentazione di corredo.
- L'ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse non definisce il merito della controversia; l'eventuale improcedibilità potrà essere dichiarata successivamente in caso di inerzia della parte rispetto all'incombente espressamente assegnato.
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