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Ordinanza

Ordinanza n. 139/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento della determinazione prot. nr. 0003533 del 23/03/2023 Tit VI Cl 2 fasc (Rif. pec/23-36/2515/21) -a firma del Responsabile UO4-Settore Pianificazione Paesaggio e GIS ed a definizione iter avviato con istanza in data 08.03.2021 prot n 2515/21-- di declaratoria di improcedibilità certificazione di compatibilità paesaggistica per lavori compiuti in assenza di autorizzazione paesaggistica interessanti struttura denominata Camping il Gabbiano in Comune di Golasecca, unitamente a tutti gli atti preordinati e connessi ivi compresi atti istruttori e pareri interni al procedimento nonché la comunicazione “Parco Ticino” prot. nr 8159/21 del 30.7.2021 inviata alla richiedente ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/90, unitamente alla nota di trasmissione “improcedibilità” in pari data.

Giustizia amministrativa202300988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di improcedibilità dell'istanza di certificazione di compatibilità paesaggistica relativa a lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica presso una struttura denominata Camping il Gabbiano, nonché gli atti istruttori connessi e la comunicazione di preavviso di improcedibilità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui è stato dichiarato improcedibile l'iter avviato mediante istanza di certificazione di compatibilità paesaggistica per lavori già eseguiti senza autorizzazione paesaggistica, nonché gli atti presupposti, istruttori e connessi, inclusa la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, prima di calendarizzare la causa e assumere decisioni coerenti, ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, l'aggiornamento della situazione di fatto e degli eventuali atti sopravvenuti, nonché l'indicazione dell'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto all'amministrazione intimata chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già depositati.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la parte ricorrente dovrà precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla vicenda e segnalare l'eventuale necessità di istruttoria; l'amministrazione intimata dovrà fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ordinato alla segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia processuale della parte ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse come possibile sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Riguarda la comunicazione di preavviso di improcedibilità adottata nel procedimento paesaggistico, impugnata insieme al provvedimento conclusivo.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato, se inequivoco, come manifestazione implicita di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia amministrativa non ancora definita, il giudice può disporre che la parte ricorrente aggiorni la situazione relativa alla vicenda, indicando fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria, e può contemporaneamente richiedere all'amministrazione chiarimenti documentati e il deposito degli atti impugnati e della documentazione di corredo.
  • L'ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse non definisce il merito della controversia; l'eventuale improcedibilità potrà essere dichiarata successivamente in caso di inerzia della parte rispetto all'incombente espressamente assegnato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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