Sentenza n. 1102/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione, A) della determinazione del Comune di Castel Campagnano prot. n. 2039 del 2 aprile 2025, con cui il responsabile del Servizio SUAP ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 21 quater della l. 241/1990 del decreto n. 833 del 18 febbraio 2008 di autorizzazione all’esercizio rilasciato alla società ricorrente; B) del provvedimento implicito dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta con cui si decurta il tetto di spesa assegnato alla ricorrente con deliberazione n. 241 del 6 febbraio 2025 per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie in RSA per disabili non autosufficienti (RD3); C) della nota dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta prot. 271772/C7301 del 12 novembre 2024, a oggetto “Conclusione del procedimento amministrativo per la sospensione/revoca dell’Autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di prestazioni di residenza Sanitaria Assistenziale – ASL CE prot. n. 0251159/C7301 del 21.10.2024. Richiesta di sospensione/revoca titolo autorizzatorio”; D) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai precedenti comunque lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dell'autorizzazione all'esercizio di una RSA, atti presupposti e riduzione del tetto di spesa per prestazioni RD3
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e la connessa riduzione del tetto di spesa, deducendo violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione del DCA Campania n. 74/2019 e dell'autovincolo derivante dalla deliberazione ASL n. 241/2025. La controversia riguardava l'interpretazione dei requisiti strutturali delle RSA: secondo la ricorrente, il DCA n. 74/2019 consentiva la presenza nella medesima struttura di due unità di cura RD3, ciascuna articolata in tre moduli da venti posti letto, mentre il divieto espresso riguardava soltanto la pluralità di unità di cura R2. La ricorrente sosteneva inoltre di avere progettato l'adeguamento della struttura a 120 posti letto, rinunciando agli ulteriori 48 posti letto R3. L'Amministrazione aveva invece ritenuto non conforme il progetto, contestando inizialmente il superamento della capacità ricettiva e l'articolazione delle unità di cura; nel giudizio aveva poi prospettato, per la prima volta, l'ulteriore ostacolo costituito dalla condivisione di locali e servizi tra le unità di cura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato gli atti impugnati. Ha osservato, in primo luogo, che appare più corretta l'interpretazione della ricorrente del DCA n. 74/2019, dal quale non emerge un divieto di collocare più unità RD3 nella stessa struttura, purché siano rispettati gli altri parametri; la prescrizione negativa è espressamente riferita alle unità R2. In ogni caso, la ragione decisiva dell'accoglimento è stata l'inammissibile integrazione postuma della motivazione. L'Amministrazione ha infatti introdotto soltanto nella memoria difensiva una nuova contestazione, relativa alla condivisione di locali e servizi tra le unità di cura, richiamando una relazione istruttoria non depositata e mai previamente comunicata alla ricorrente. Tale elemento costituiva una ragione nuova, essenziale e ostativa all'autorizzazione, non ricavabile dagli atti procedimentali previamente portati a conoscenza dell'interessata. Il giudice ha ribadito che la motivazione può essere integrata in giudizio solo mediante atti del procedimento dai quali risultino elementi sufficienti e univoci, oppure mediante un autonomo provvedimento di convalida; non può invece essere integrata attraverso scritti difensivi. Il ricorso è stato quindi accolto in parte qua, con annullamento degli atti, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in € 2.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento amministrativo; la motivazione deve rendere comprensibili le ragioni della decisione e non può essere sostituita da ragioni nuove dedotte soltanto nel processo.
art. 21-quater l. 241/1990
È stato indicato dall'Amministrazione quale base normativa della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio; la sentenza annulla comunque gli atti per difetto di motivazione e integrazione postuma.
DCA Regione Campania n. 74/2019, Allegato 1, paragrafo 1
La struttura R.S.A. è articolata in uno o più unità di cura, anche di diversa tipologia, organizzate per l’erogazione di trattamenti residenziali a diversa intensità assistenziale nell’arco delle 24 ore, in relazione alla tipologia di utenza accolta e dei relativi bisogni assistenziali. … La capacità recettiva di una struttura RSA non può essere inferiore a 20 posti letto e non superiore complessivamente a 120 posti. La struttura è organizzata in una o più unità di cura R3, R2D, RD3. In ciascuna struttura può essere prevista solo una Unità di Cura R2. Ciascuna Unità di cura (R3- RD3- R2D) può essere articolata in massimo 3 moduli di max 20 posti letto ciascuno che garantiscano trattamenti di diversa intensità assistenziale, se previsti. L’Unità di Cura R2 è allocata all’interno di struttura RSA e coesiste con altre Unità di cura, al fine di garantire la continuità assistenziale; è consentito un numero complessivo massimo di 20 posti letto per trattamenti R2 per struttura RSA. Le Unità di Cura R2 possono essere attivate esclusivamente nelle strutture che ospitano almeno una Unità di Cura R3
Secondo il TAR, dalle disposizioni citate non emerge un divieto di presenza di più unità di cura RD3 nella medesima RSA; il divieto espresso riguarda la previsione di più unità R2, ferma restando la necessità di rispettare gli altri parametri strutturali e ricettivi.
DCA Regione Campania n. 97/2018
È richiamato insieme al DCA n. 74/2019 quale disciplina alla quale la struttura doveva adeguarsi; la sentenza non enuncia una distinta interpretazione della relativa disciplina.
Massime di principio
- La motivazione di un provvedimento amministrativo deve essere espressa dall'amministrazione al momento dell'adozione e nella sede procedimentale, soprattutto quando il procedimento abbia previsto interlocuzioni e contestazioni con il destinatario.
- Nel processo amministrativo è inammissibile l'integrazione postuma della motivazione mediante memorie o altri scritti difensivi quando l'amministrazione introduca una ragione nuova, essenziale e ostativa, non risultante dagli atti del procedimento né previamente comunicata all'interessato.
- L'integrazione giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto quando gli atti procedimentali già formati offrano elementi sufficienti e univoci per ricostruire le concrete ragioni della decisione, oppure quando intervenga un autonomo provvedimento di convalida; non è sufficiente il richiamo a una relazione istruttoria non depositata e mai portata a conoscenza del destinatario.
- Nell'interpretazione dei requisiti strutturali delle RSA, il divieto espresso di prevedere più unità di cura R2 non può essere esteso, in assenza di un'analoga previsione, alla presenza di più unità di cura RD3 nella medesima struttura, sempre nel rispetto degli altri limiti e requisiti applicabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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