Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1592/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio dell'07.12.2025, protocollo n. 2025-1101; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202601541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per motivi di studio, presentato presso l'Ambasciata d'Italia a Teheran, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non indica specifici vizi di legittimità dedotti contro il diniego. La domanda cautelare è stata valutata alla luce del contesto bellico richiamato dall'Amministrazione e dell'impossibilità, allo stato, di procedere a un eventuale riesame; inoltre, la ricorrente non potrebbe comunque utilizzare il visto nell'attuale situazione.

La decisione

Il TAR ha respinto allo stato l'istanza cautelare. Ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la sospensione, poiché, in ragione del noto contesto bellico, l'Amministrazione non avrebbe la possibilità di effettuare un eventuale riesame e la ricorrente non potrebbe comunque utilizzare il visto. Il rigetto è quindi riferito alla fase cautelare e non definisce nel merito l'impugnazione del diniego. È stata lasciata ferma la possibilità di ripresentare la domanda di visto al mutare del contesto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per l'eccezionalità della situazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo richiama quale base normativa della valutazione e del rigetto dell'istanza cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego di visto può essere respinta quando, per circostanze eccezionali legate al contesto del Paese interessato, l'Amministrazione non sia concretamente in grado di procedere a un riesame e il richiedente non possa comunque utilizzare il visto.
  • Il rigetto dell'istanza cautelare motivato dall'impossibilità attuale di riesaminare o utilizzare il titolo non preclude la possibilità di ripresentare la domanda amministrativa al mutare delle circostanze di fatto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.