Ordinanza n. 1592/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio dell'07.12.2025, protocollo n. 2025-1101; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per motivi di studio, presentato presso l'Ambasciata d'Italia a Teheran, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non indica specifici vizi di legittimità dedotti contro il diniego. La domanda cautelare è stata valutata alla luce del contesto bellico richiamato dall'Amministrazione e dell'impossibilità, allo stato, di procedere a un eventuale riesame; inoltre, la ricorrente non potrebbe comunque utilizzare il visto nell'attuale situazione.
La decisione
Il TAR ha respinto allo stato l'istanza cautelare. Ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la sospensione, poiché, in ragione del noto contesto bellico, l'Amministrazione non avrebbe la possibilità di effettuare un eventuale riesame e la ricorrente non potrebbe comunque utilizzare il visto. Il rigetto è quindi riferito alla fase cautelare e non definisce nel merito l'impugnazione del diniego. È stata lasciata ferma la possibilità di ripresentare la domanda di visto al mutare del contesto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per l'eccezionalità della situazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo richiama quale base normativa della valutazione e del rigetto dell'istanza cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego di visto può essere respinta quando, per circostanze eccezionali legate al contesto del Paese interessato, l'Amministrazione non sia concretamente in grado di procedere a un riesame e il richiedente non possa comunque utilizzare il visto.
- Il rigetto dell'istanza cautelare motivato dall'impossibilità attuale di riesaminare o utilizzare il titolo non preclude la possibilità di ripresentare la domanda amministrativa al mutare delle circostanze di fatto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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