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Parere

Parere n. 850/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalle dottoresse Graziana Frogheri, Alessandra Sanna e Chiara Pinna contro la Regione Autonoma della Sardegna e l’ARPAS Sardegna - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna e nei confronti della signora Arianna Marroccu per l’annullamento: - della determinazione n. 1484/2019 del 14 ottobre 2019 del Dirigente Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS di approvazione del bando di concorso “per l’assunzione di n. 6 posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, del CCNL Comparto sanità, elevabili a n. 12 posti, con l’aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale, con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato”; - del bando, pubblicato sul sito istituzionale dell’ARPAS il 5 novembre 2019, con il quale è stata indetta la procedura concorsuale di cui sopra, e di tutti gli allegati al bando medesimo; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e, segnatamente, delle Determinazioni del Direttore Generale di ARPAS n. 170 del 1° marzo 2019, n. 968 dell’11 luglio 2019, n. 1323 del 23 settembre 2019 e n. 1359 del 27 settembre 2019, tutte relative all’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di ARPAS per il triennio 2019–2021, nonché dello stesso piano nella parte in cui ha previsto l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato e mediante concorso pubblico, di n. 6 posti di Collaboratori Amministrativi Professionali di categoria D;

Giustizia amministrativa202301509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del bando ARPAS per l’assunzione di collaboratori amministrativi professionali di categoria D e degli atti presupposti relativi alla programmazione del fabbisogno di personale 2019-2021

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Le ricorrenti, dipendenti precarie delle amministrazioni del Sistema Regione della Regione Sardegna, hanno impugnato la determinazione ARPAS n. 1484/2019, il bando pubblicato il 5 novembre 2019 e gli atti relativi al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021, sostenendo che ARPAS avrebbe dovuto avviare le procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, oppure indire un concorso riservato entro il limite del 50% dei posti disponibili per il personale precario in possesso dei requisiti. Hanno inoltre dedotto l'assenza di adeguata motivazione sulla scelta di bandire una procedura aperta all'accesso dall'esterno, nonché la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, falsità del presupposto, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e sviamento. Nel corso del procedimento, il difensore ha comunicato che le ricorrenti avevano perso interesse alla decisione poiché erano state stabilizzate.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del difensore delle ricorrenti del 19 marzo 2024, secondo cui le interessate erano state stabilizzate nelle more del procedimento. La Sezione ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo e ha quindi definito l'affare senza esaminare nel merito le censure relative alla mancata stabilizzazione, alla scelta della procedura concorsuale e ai dedotti vizi di motivazione e istruttoria. L'istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La stabilizzazione delle ricorrenti nelle more del procedimento ha determinato il venir meno dell'interesse alla trattazione del ricorso. In applicazione del principio dispositivo, anche nel ricorso straordinario deve essere dichiarata l'improcedibilità quando l'interesse alla decisione sopravviene a mancare.

Istanza cautelare

L'istanza cautelare è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75

    La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti quale base delle procedure di stabilizzazione del personale precario; il parere non ne esamina il contenuto applicativo perché definisce il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3, l. n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata per contestare il difetto di motivazione degli atti impugnati; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta perdita dell'interesse concreto alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando derivi dal conseguimento, nelle more, del risultato sostanziale perseguito dal ricorrente.
  • Il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario; pertanto, la dichiarazione espressa del ricorrente, resa tramite il difensore, circa il venir meno dell'interesse alla trattazione può fondare la declaratoria di improcedibilità.
  • Quando il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la relativa istanza cautelare resta assorbita.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro il bando concorsuale ARPAS

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da tre dipendenti precarie delle amministrazioni del Sistema Regione della Regione Sardegna contro la Regione Autonoma della Sardegna e ARPAS Sardegna. Il ricorso riguardava il bando per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di collaboratori amministrativi professionali di categoria D e gli atti presupposti di programmazione del fabbisogno di personale.

Atti impugnati e doglianze

Le ricorrenti avevano impugnato:

  • la determinazione ARPAS n. 1484/2019, con cui era stato approvato il bando per sei posti, elevabili a dodici;
  • il bando pubblicato il 5 novembre 2019 e i relativi allegati;
  • le determinazioni del Direttore generale ARPAS nn. 170 del 1° marzo 2019, 968 dell'11 luglio 2019, 1323 del 23 settembre 2019 e 1359 del 27 settembre 2019;
  • il piano triennale dei fabbisogni di personale ARPAS 2019-2021, nella parte relativa all'assunzione mediante concorso pubblico di sei collaboratori amministrativi professionali di categoria D.

Le ricorrenti sostenevano che ARPAS avrebbe dovuto attivare le procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 oppure indire un concorso riservato, nei limiti del 50% dei posti disponibili, a favore del personale precario non dirigenziale in possesso dei requisiti. Contestavano inoltre la mancata motivazione sulla scelta di ricorrere a una procedura aperta all'accesso dall'esterno.

Le censure riguardavano la violazione dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, falsità del presupposto, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e sviamento.

Sviluppo del procedimento

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nella relazione istruttoria trasmessa il 22 dicembre 2023, aveva ritenuto infondato il ricorso e ne aveva chiesto il rigetto, compresa l'istanza cautelare.

Successivamente, con comunicazione del 19 marzo 2024, il difensore delle ricorrenti ha dichiarato che le assistite non avevano più interesse alla trattazione dell'affare, poiché nel frattempo erano state stabilizzate.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha attribuito rilievo decisivo alla dichiarazione di sopravvenuta perdita di interesse. La stabilizzazione delle ricorrenti ha fatto venir meno l'utilità concreta di una decisione sugli atti impugnati e sulle censure proposte.

Il Consiglio di Stato ha affermato che il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ne consegue che, quando il ricorrente dichiara validamente di non avere più interesse alla decisione, e tale perdita di interesse è coerente con il conseguimento del risultato sostanziale perseguito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

La Sezione non ha quindi esaminato nel merito la dedotta violazione della disciplina sulla stabilizzazione, la legittimità della scelta di indire un concorso aperto all'esterno né i vizi di motivazione e istruttoria denunciati.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'istanza cautelare è stata assorbita dalla definizione del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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