Sentenza n. 260/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 37/2025 del 14.01.2025, emessa dal Tribunale di Bologna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 37/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 37/2025. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. È stata inoltre richiesta una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto all'inadempimento dell'Amministrazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo che la sentenza da eseguire avesse già previsto la corresponsione della rivalutazione monetaria o degli interessi dal dovuto al saldo e che tale previsione fosse equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi. Il ricorso è stato quindi accolto in parte. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La quota citata è il comma quarto.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare misure coercitive, inclusa la penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata esclusa perché la sentenza da eseguire già prevedeva rivalutazione monetaria o interessi dal dovuto al saldo, ritenuti misura equa.
art. 114, comma 4, c.p.a.
la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.
La previsione di rivalutazione monetaria o interessi contenuta nella sentenza oggetto di ottemperanza è stata ritenuta sufficiente e adeguata, nel caso concreto, a escludere una distinta penalità di mora.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato, notificata all'amministrazione e rimasta ineseguita dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice amministrativo, anche nell'ottemperanza di una pronuncia del giudice ordinario, può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e predisporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando la sentenza da eseguire abbia già riconosciuto rivalutazione monetaria o interessi dal dovuto al saldo e tale previsione sia ritenuta equa e adeguata alla funzione coercitiva o compensativa considerata dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve tener conto delle somme eventualmente già corrisposte, che devono essere detratte dall'importo ancora dovuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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