Sentenza del 22/03/2017 n. 419 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - somme detenute in paesi black list - presunzione di evasione - efficacia retroattiva - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che aveva annullato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005-2008. Gli accertamenti riguardavano somme detenute presso una finanziaria sammarinese, ritenute dall'Ufficio redditi sottratti a imposizione, nonché gli interessi presuntivamente maturati. L'Amministrazione sosteneva l'applicabilità retroattiva dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009, che introduceva la presunzione legale relativa di evasione per le attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata e il raddoppio dei termini di accertamento. Il contribuente contestava sia la retroattività della norma e la tempestività degli accertamenti, sia la riconducibilità personale delle somme, rilevando inoltre l'assenza di prova sufficiente da parte dell'Ufficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'art. 12 del D.L. n. 78/2009 non è retroattivo, poiché la presunzione introdotta incide sostanzialmente sulla ripartizione dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente e deve quindi essere qualificata come norma sostanziale, non meramente procedimentale. La sua applicazione alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore è stata pertanto ritenuta illegittima. La Commissione ha inoltre rilevato che l'Ufficio non aveva comunque dimostrato che le somme depositate all'estero fossero riconducibili al sig. G.P., non risultando il suo nominativo nei documenti prodotti. Gli avvisi di accertamento sono stati annullati integralmente e l'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del grado d'appello, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione, si presumono, salva prova contraria, costituite mediante redditi sottratti a tassazione; per gli accertamenti basati su tale presunzione i termini sono raddoppiati.
La norma introduce una presunzione legale relativa di evasione e il raddoppio dei termini di accertamento. Poiché modifica in modo decisivo la ripartizione dell'onere probatorio, è qualificata come norma sostanziale e non può essere applicata retroattivamente alle annualità precedenti alla sua entrata in vigore.
Art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma impedisce l'applicazione retroattiva delle disposizioni tributarie sostanziali. Nel caso esaminato, tale principio esclude l'utilizzo della presunzione introdotta dal D.L. n. 78/2009 per periodi d'imposta anteriori.
Articoli 15, 35 e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Sono richiamati nella decisione processuale, anche ai fini della pronuncia sulle spese e della conferma della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Una presunzione fiscale che trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare l'origine non evasiva delle somme non è necessariamente una semplice regola procedimentale: se incide sostanzialmente sulla posizione probatoria delle parti, può essere qualificata come norma sostanziale e non applicabile retroattivamente.
- Per applicare una presunzione relativa su attività finanziarie detenute all'estero, l'Amministrazione deve comunque dimostrare preliminarmente che tali attività siano riferibili al contribuente. La mera presenza di movimentazioni o documenti bancari privi del suo nominativo può non essere sufficiente.
- Gli atti e i rapporti interni tra società, amministratori e soci possono avere valore limitato nei confronti dell'Amministrazione se non dimostrano con elementi oggettivi l'effettiva estraneità del contribuente alle somme contestate.
- Il raddoppio dei termini di accertamento collegato a una presunzione introdotta successivamente non può essere utilizzato per rendere retroattivamente accertabili annualità alle quali la presunzione non era applicabile.
- In una controversia analoga è opportuno verificare separatamente: la vigenza temporale della norma presuntiva, la tempestività della notifica, la prova documentale della riferibilità delle somme e l'eventuale formazione di un giudicato interno sui motivi non impugnati.
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