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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35022/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 29/04/2022. Bruno contestava: (1) violazione delle norme processuali (artt. 516, 521, 598 c.p.p.) per presunta reformatio in peius e nullita della precedente sentenza d'appello relativa al capo A) (associazione mafiosa); (2) violazione di norme penali e travisamento della prova in relazione al riconoscimento/ esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p.; (3) errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio (artt. 81 e 133 c.p.) e nella quantificazione degli aumenti per continuazione; (4) omessa motivazione sulla durata della pena accessoria e sulla pericolosita sociale a fondamento della misura di sicurezza (liberta vigilata). Piscopia deduceva un unico motivo: carenza e illogicita della motivazione nella determinazione della pena, con apparente divergenza tra parte motiva ("conferma") e dispositivo ("ridetermina").

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Bruno: il primo motivo e' manifestamente infondato poiche la Corte d'appello ha correttamente applicato il principio stabilito nella sentenza di rinvio della Cassazione (la 'diversita del fatto' rispetto al capo A) comporta annullamento e trasmissione degli atti al PM e non assoluzione). Le censure sull'aggravante e sulle modalita di determinazione della pena sono state ritenute generiche o precluse perche non devolute al giudice di rinvio; le questioni non oggetto del rinvio non potevano essere rinnovate. Per Piscopia: il motivo e' inammissibile, trattandosi di mera svista redazionale (errore materiale) emendabile dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Conseguenza: inammissibilita dei ricorsi, condanna al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione dell'inammissibilita, pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Disciplina l'aggravante 'di stampo mafioso'. La Corte ha valutato che la questione dell'aggravante, ove non stata devoluta con il motivo che ha determinato l'annullamento con rinvio, non poteva essere riesaminata in questa sede; per alcuni capi l'aggravante e' stata esclusa dalla Corte d'appello conformemente alle statuizioni di rinvio.

  • art. 516 c.p.p.

    Regola la competenza del giudice di rinvio; la Corte ha richiamato che il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione e puo rilevare la 'diversita del fatto'.

  • art. 521 c.p.p.

    Norme sul giudizio di appello richiamate nel contesto dell'annullamento e della necessaria osservanza delle regole procedurali nella fase di rinvio.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla nullita della sentenza impugnata quando il giudice d'appello rileva differenze tra fatto accertato e imputazione; la nullita deve comportare trasmissione degli atti al PM.

  • art. 598 c.p.p.

    Richiama l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado e impone il rispetto delle regole processuali anche nel giudizio di appello e rinvio; utilizzato per giustificare la possibilita di rilevare in appello la diversita del fatto.

  • art. 604 c.p.p.

    Prevede la nullita della sentenza per violazione dell'art. 522; la Corte lo ha citato per affermare che la diversita del fatto deve portare all'annullamento e alla trasmissione degli atti.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali invocate dai ricorrenti in relazione alla violazione di legge penale, ma la Corte ha ritenuto le censure non devolute o generiche.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul concorso e continuazione e determinazione della pena; la Corte ha rilevato che questioni relative agli aumenti per continuazione non potevano essere proposte se non devolute con il motivo di cassazione che ha determinato il rinvio.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena; censure sulla applicazione per relationem sono state ritenute inammissibili ove non oggetto del rinvio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Limiti di impugnazione in Cassazione; richiamato quanto alla necessita di motivazione su determinate questioni (es. misura di sicurezza) ma anche circa i limiti delle questioni proponibili in sede di rinvio.

  • art. 130 c.p.p.

    Consente la correzione di errori materiali nella sentenza; la Corte ha ritenuto che la presunta discordanza terminologica nella motivazione di Piscopia fosse un mero errore materiale emendabile ai sensi di questa norma.

  • legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 7

    Norma citata in relazione alla aggravante di cui all'art. 416-bis; la Cassazione ha richiamato precedenti orientamenti secondo cui la rinuncia ai motivi di appello puo estendersi anche all'aggravante ai fini del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Se in sede di rinvio la Corte di cassazione ha indicato un principio di diritto, il giudice del rinvio e' obbligato a uniformarsi a quel principio, anche riguardo a questioni di fatto che costituiscono il presupposto della decisione di diritto.
  • La 'diversita del fatto' accertata rispetto all'imputazione non puo' produrre una sentenza assolutoria sul punto: deve comportare annullamento della sentenza di primo grado e trasmissione degli atti al Pubblico ministero.
  • Non possono essere esaminate in Cassazione (o in esito a rinvio) questioni che non sono state devolute con il motivo che ha determinato l'annullamento con rinvio; censure non devolute sono inammissibili.
  • La rinuncia ai motivi di appello puo' essere interpretata estensivamente e, in alcuni casi, comprende anche la rinuncia ad eccezioni su elementi circostanziali che incidono il trattamento sanzionatorio (es. aggravanti).
  • Errori meramente formali o materiali nella redazione della sentenza (divergenze terminologiche tra motivazione e dispositivo) possono essere corretti dalla stessa Corte d'appello ai sensi dell'art. 130 c.p.p. e non giustificano, di per se', la cassazione.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o non specifico, la Cassazione puo' dichiararlo inammissibile e condannare alle spese e a sanzioni accessorie (Cassa delle ammende) se ravvisa colpa nella determinazione dell'impugnazione.

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