Sentenza n. 6746/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione VIII) n. 6345/202
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive realizzate in difformità dai permessi di costruire e relativi atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le socie hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo in primo grado la nullità del provvedimento per mancanza di un elemento essenziale, individuato nella possibilità giuridica dell'oggetto del comando, in ragione del sequestro penale dell'immobile; la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento a due delle tre socie; la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione; nonché la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 per carenza dei presupposti. Il TAR ha respinto il ricorso. In appello sono stati riproposti i motivi relativi alla nullità dell'ingiunzione per inesigibilità dell'obbligo durante il sequestro, alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e all'insufficienza della motivazione, sostenendosi che l'immobile fosse assistito da permessi di costruire e da una variante e che l'amministrazione non avesse descritto adeguatamente le difformità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso che il sequestro penale incida sulla validità o sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione: il bene resta individuato e giuridicamente possibile, mentre il sequestro può incidere soltanto temporaneamente sull'esecutività materiale del comando. Il destinatario deve eventualmente chiedere al giudice penale il dissequestro secondo la procedura prevista dall'art. 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; cessato il sequestro, l'esecutività dell'ordinanza si riespande automaticamente, senza necessità di un nuovo esercizio del potere repressivo. La censura procedimentale è stata respinta perché la comunicazione era stata comunque inviata alla socia accomandataria e legale rappresentante e, comunque, l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento dell'abuso edilizio è atto vincolato e dovuto, non necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio. È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione, poiché l'ordinanza richiamava la relazione tecnica di sopralluogo, il sequestro e i rilievi fotografici e descriveva in modo puntuale le opere difformi dai permessi di costruire, tra cui modifiche alla scala e ai prospetti, frazionamenti, ampliamenti, cambio di destinazione d'uso, tettoia e ulteriori opere. Non occorreva una comparazione autonoma tra interesse pubblico e interesse privato né poteva il decorso del tempo fondare un legittimo affidamento alla conservazione dell'abuso. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
Il sequestro penale dell'immobile non determina la nullità dell'ordinanza di demolizione, poiché non rende impossibile o indeterminato l'oggetto del comando.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione, trattandosi di un provvedimento sanzionatorio edilizio vincolato e dovuto; nel caso concreto, la comunicazione era stata comunque inviata alla socia accomandataria e legale rappresentante.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo motivazionale dell'ordinanza di demolizione è assolto dalla descrizione delle opere abusive e della loro difformità dal titolo edilizio, senza necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La repressione dell'abuso edilizio mediante demolizione costituisce attività vincolata e doverosa quando siano accertate opere realizzate in difformità dal titolo edilizio.
art. 85 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale
Il destinatario di un ordine di demolizione relativo a un immobile sequestrato può chiedere al giudice penale il dissequestro per poter ottemperare; il sequestro incide temporaneamente sull'esecutività, non sulla validità dell'ordine.
Massime di principio
- Il sequestro penale di un immobile non incide sulla validità o legittimità dell'ordinanza amministrativa di demolizione, perché non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario e non rende impossibile l'oggetto del comando; il sequestro determina soltanto una temporanea inesecutività dell'ordine, destinata a cessare automaticamente con la cessazione del vincolo, senza necessità di riedizione del potere repressivo.
- L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato, doveroso e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, di regola, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- La motivazione dell'ordinanza di demolizione è sufficiente quando individua e descrive le opere abusive e indica la loro difformità rispetto ai titoli edilizi, anche quando l'intervento originario fosse assistito da un permesso di costruire o da una variante.
- Nell'adozione di un ordine di demolizione non è richiesta una autonoma ponderazione dell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso con l'interesse privato alla conservazione dell'opera; il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso non determina, di per sé, un legittimo affidamento contrario alla demolizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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