Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28673/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in riforma parziale del giudizio abbreviato di primo grado, aveva assolto Bruno Mastropietro dalla bancarotta fraudolenta distrattiva (perché il fatto non sussisteva) ma aveva confermato per tutti la condanna per bancarotta da operazioni dolose relativa all'accumulo di debiti tributari per € 1.554.488,98. In Cassazione i motivi hanno contestato: (1) l'esistenza del dolo in capo a Bruno — sostenendo che la mancata corresponsione delle imposte era motivata da scelte gestionali volte a preservare i posti di lavoro e che il debito si era formato solo in anni recenti —; (2) il concorso di Diletta Mastropietro e Pino Ienco, amministratori senza deleghe, i quali avrebbero comunque ignorato i fatti pregiudizievoli e si sarebbero dissociati tempestivamente una volta appresi; (3) il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena per Bruno alla luce di precedenti penali risalenti e di provvedimenti favorevoli (affidamento in prova, indulto, riabilitazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha confermato che: (a) la condotta di omissione sistematica dei versamenti tributari, protratta nel tempo e finalizzata anche a soddisfare altri creditori, integra le "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223 L.F. e manifesta il dolo (almeno eventuale) necessario per la bancarotta da operazioni dolose; nel caso di specie l'omissione era sistematica fin dal 2000 e ha determinato l'esposizione debitoria verso l'Erario pari a € 1.554.488,98; (b) Diletta Mastropietro e Pino Ienco, pur amministratori senza deleghe, potevano ritenersi coinvolti perché la durata e le modalità della gestione rendevano percepibili inequivocabili segnali di allarme e non emerse una tempestiva e provata presa di distanza; (c) il diniego della sospensione condizionale per Bruno è corretto: precedenti condanne (anche parzialmente indultate o oggetto di altri provvedimenti) concorrono ai fini del computo e, insieme alla pena inflitta, superano i limiti normativi che consentirebbero il beneficio. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e gli imputati confermati condannati relativamente alla bancarotta da operazioni dolose; sono state altresì disposte le spese processuali a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare

    operazioni dolose consistenti nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali

    Le omissioni sistematiche nei pagamenti tributari, adottate come scelta gestionale e accettate con la prevedibilità del rischio di dissesto, costituiscono operazioni dolose rilevanti ai fini della bancarotta da operazioni dolose; non è necessario che il dissesto fosse voluto come fine, basta l'accettazione del rischio (dolus eventualis)

  • art. 164, comma 2, n. 1 cod. pen.

    disposizione che esclude la sospensione condizionale della pena in presenza di precedenti

    La riabilitazione non neutralizza automaticamente il precedente ai fini dell'art. 164, comma 2, n.1; il precedente rileva per l'esclusione del beneficio

  • art. 163, comma 1 cod. pen.

    limiti quantitativi per l'applicazione della sospensione condizionale della pena

    Il cumulo delle pene preesistenti (anche parzialmente indultate o oggetto di condono) con la pena da infliggere può superare i limiti previsti da art. 163 e quindi impedire la sospensione condizionale

  • art. 164, comma 4 cod. pen.

    norma sulle modalità di applicazione della sospensione condizionale

    Non applicabile ove il cumulo delle pene superi i limiti di cui all'art. 163; la giurisprudenza interpreta il cumulo anche con pene oggetto di indulto

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 95 del 1976

    declaratoria di illegittimità costituzionale coinvolta nell'interpretazione delle norme sulla sospensione

    Rilevanza della dichiarazione costituzionale nella lettura delle norme sul beneficio della sospensione condizionale e nel rapporto tra art. 163 e 164 cod. pen.

Massime di principio

  • La scelta gestionale di non versare sistematicamente imposte e contributi, se protratta nel tempo e funzionale ad autofinanziamento o al soddisfacimento di altri creditori, può integrare le "operazioni dolose" e configurare dolo (anche come dolo eventuale) per la bancarotta da operazioni dolose.
  • Gli amministratori senza deleghe possono essere ritenuti concorrenti se, nel contesto della governance societaria, risultano esposti a "segnali di allarme" inequivocabili o avrebbero dovuto percepire l'omissione sistematica: la mera carica è insufficiente, ma la durata, la frequenza degli atti e la partecipazione alle deliberazioni possono far sorgere l'obbligo di vigilanza e la responsabilità.
  • La regolarità di scelte gestionali apparentemente finalizzate a preservare posti di lavoro o a pagare altri creditori non esclude automaticamente il dolo bancarottiero se tali scelte implicano l'accettazione del rischio del dissesto e l'omissione sistematica degli obblighi tributari.
  • Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena rileva il cumulo delle pene pregresse: riabilitazione non neutralizza automaticamente il precedente, e pene condonate o indultate possono incidere nel calcolo ai fini del superamento dei limiti per il beneficio.
  • In sede di impugnazione il contrasto con la valutazione di merito richiede di colpire elementi di illogicità o vizio di diritto della motivazione; la semplice riproposizione di valutazioni alternative, se la decisione di merito è congruamente motivata e ancorata a fatti sistematici, è generalmente insufficiente per ottenere accoglimento in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.