Sentenza del 22/02/2016 n. 976 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Sentenze non notificate - Proposizione oltre il termine semestrale - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine semestrale decorrente dalla data di pubblicazione o deposito della sentenza di primo grado. L'omessa notifica della sentenza non consente di differire indefinitamente il termine per impugnare: in assenza di notifica della sentenza, opera il termine lungo di sei mesi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato proposto oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione o dal deposito della sentenza di primo grado. Poiché la sentenza non era stata notificata alle parti, trovava applicazione il termine lungo previsto dall'art. 327, comma 3, c.p.c., richiamato nel processo tributario dagli artt. 38 e 49 del d.lgs. 546/1992. Ai fini della decorrenza del termine rileva esclusivamente la notifica effettuata presso il domicilio eletto dalla controparte per il giudizio.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38
Disciplina i termini e le modalità di impugnazione delle sentenze nel processo tributario, consentendo l'applicazione del termine lungo in caso di mancata notificazione della sentenza.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49
Prevede l'applicazione delle disposizioni relative alle impugnazioni, tra cui quelle sul termine per proporre appello.
Art. 327, comma 3, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009
In mancanza di notificazione della sentenza, stabilisce il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione o dal deposito della decisione, decorso il quale l'impugnazione è inammissibile.
Massime di principio
- Se la sentenza tributaria non viene notificata, l'appello deve comunque essere proposto entro sei mesi dalla sua pubblicazione o dal deposito.
- Il termine semestrale è perentorio: il suo superamento comporta l'inammissibilità dell'appello.
- Per stabilire la decorrenza del termine occorre verificare la data ufficiale di pubblicazione o deposito della sentenza, non soltanto la data in cui la parte ne ha avuto concretamente conoscenza.
- La notifica della sentenza rilevante ai fini dei termini è quella eseguita presso il domicilio eletto dalla controparte nel giudizio; notifiche effettuate altrove non sono sufficienti a modificare la disciplina della decorrenza.
- È prudente monitorare tempestivamente la pubblicazione della sentenza e proporre l'impugnazione entro il termine più breve applicabile, senza attendere una eventuale notifica.
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