Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02173/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lorusso aveva chiesto, in via principale, la declaratoria di non esecutività del decreto penale di condanna del 16/12/2021 per nullità o inesistenza della notifica nei suoi confronti e del difensore; in via subordinata la restituzione nel termine per proporre opposizione per mancata conoscenza tempestiva. Il giudice dell'esecuzione ha deciso de plano, limitandosi a rimettere la difesa nei termini per l'opposizione, senza fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 666, comma 3, c.p.p., né procedere a verificare e motivare la validità ed efficacia del titolo esecutivo (ossia la regolarità della notificazione). Perciò si deduceva violazione di norme procedurali e di diritto sostanziale e la carenza di motivazione sulla formazione del titolo esecutivo.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al GIP del Tribunale di Trento per un nuovo giudizio. Ha rilevato la omissione dell'udienza camerale prevista dall'art. 666, comma 3, c.p.p. (nullità rilevabile d'ufficio) e l'assenza di una valutazione/motivazione sulla validità del titolo esecutivo. Inoltre ha precisato che, quando sono contestate insieme la nullità del titolo e la richiesta di restituzione in termini, il giudice deve prima accertare la validità ed esecutività del titolo e solo dopo valutare la restitutio in termini (art. 175 c.p.p.), poiché quest'ultima presuppone la ritualità dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Disciplina la declaratoria di non esecutività del titolo penale quando il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo; utilizzato dal ricorrente per chiedere che il decreto penale non sia riconosciuto esecutivo per difetti di notificazione.

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Impone, salvo casi di manifesta infondatezza, la fissazione di un'udienza camerale con partecipazione per le istanze concernenti l'esecuzione; la sua omissione ha determinato la nullità della decisione adottata de plano.

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola la restituzione nel termine per proporre impugnazione quando l'imputato non ha avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento; presuppone però la rituale formazione del titolo esecutivo, perciò va applicata solo dopo aver accertato l'esecutività del titolo.

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in tema di nullità processuali e della loro rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; la Corte ha ritenuto che l'omessa udienza camerale costituisce vizio rilevabile d'ufficio.

Massime di principio

  • Quando si contesta la non esecutività di un decreto penale per vizi di notificazione, il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente valutare e motivare la validità ed efficacia del titolo esecutivo prima di decidere su eventuali provvedimenti accessori.
  • L'art. 666, comma 3, c.p.p. richiede la fissazione di un'udienza camerale con partecipazione salvo che la richiesta sia manifestamente infondata; l'omissione di tale udienza costituisce vizio processuale rilevabile d'ufficio e può comportare annullamento del provvedimento.
  • La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. presuppone la rituale formazione del titolo esecutivo e la mancata tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento; non può essere utilizzata per eludere l'accertamento della validità del titolo.
  • Se ricorrente formula istanze alternative (non esecutività del titolo vs restituzione in termini), il giudice deve esaminare prima la questione sulla formazione del titolo; soltanto dopo aver accertato l'esecutività può valutare la misura della restituzione.
  • Decisioni summarie prive di motivazione sulla formazione del titolo esecutivo sono vulnerabili in cassazione: è necessario che il giudice espliciti le ragioni sulla regolarità della notifica e sulla formazione del titolo.
  • La giurisprudenza consolida il principio che i vizi di notifica e la mancata partecipazione del difensore obbligano a procedure cautelari (udienza camerale) per garantire il contraddittorio e la regolarità dell'esecuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.