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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04677/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dalla sola ordinanza non emerge il dettaglio del reato originariamente contestato, se non il riferimento alla necessità di accertare la presenza di più persone quale elemento costitutivo della fattispecie esaminata dalla sentenza di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 14/09/2023, ma il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di cassazione palesemente generico. In particolare, la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata sull'affermazione di responsabilità e, soprattutto, non contestava specificamente la sussistenza dell'elemento costitutivo della presenza di più persone, ritenuta accertata sulla base della specifica annotazione degli operanti richiamata in sentenza. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inidoneo a sollecitare un vero sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La deduzione dell'insussistenza di un elemento costitutivo del reato richiede una critica argomentata al percorso motivazionale del giudice di merito, non essendo sufficiente una contestazione apodittica.
  • Quando la sentenza di merito fonda l'accertamento di un fatto costitutivo su specifici elementi probatori richiamati in motivazione, il ricorso deve indicare perché tali elementi sarebbero illogici, travisati o comunque non idonei a sorreggere la decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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